Con Ordinanza n. 5370 del 21 febbraio 2023, la Corte di Cassazione si è espressa sull’acquisizione del consenso delle parti per l’utilizzo, da parte del CTU, dei documenti, non precedentemente prodotti, comprovanti fatti principali.
Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, comma 4, t.u.b. (d.lgs. n. 385 del 1993), può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest’ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato.
Ora, la recente Cass. Sez. U. 1 febbraio 2022, n. 3086 ha distinto i poteri di acquisizione del CTU: avendo cioè riguardo, rispettivamente, al quadro delle attività definite, in termini generali, dall’art. 194 c.p.c. e alla specificità dell’esame contabile di cui all’art. 198 c.p.c..
Ha affermato, al riguardo, che, sul piano generale (quindi in ogni consulenza tecnica), il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del CTU le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio.
La Cassazione ha precisato, poi, che in materia di esame contabile ai sensi dell’art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni.
Sul punto, la Cassazione non considera affatto superflua l’acquisizione del consenso delle parti quanto all’utilizzo, da parte del CTU, dei documenti, non precedentemente prodotti, comprovanti fatti principali, ma anzi ne enfatizzano la previsione, dando conto di come quel consenso sarebbe privo di fondamento giustificativo, sul piano logico, se l’esperto, nel corso dell’esame di cui all’art. 198 c.p.c., potesse ricevere dalle parti i soli documenti comprovanti fatti accessori (che possono sempre riceversi ex art. 194).
In tal modo, il consenso delle parti concorre a definire i contorni di un disegno legislativo che assegna all’art. 198 c.p.c. una sua precisa specialità senza con ciò ammettere l’apprensione di documenti in assenza del consenso delle parti.
Proprio tale consenso lascia comprendere che è rimessa alle parti la decisione di far esaminare al CTU documenti non prodotti prima: questa disponibilità dell’acquisizione processuale, per mano del CTU, del materiale probatorio deve infatti trovare un coerente riflesso, sul piano del regime della nullità dell’atto che si discosti dal modello normativo, nella previsione dell’art. 157, comma 2, c.p.c., a mente del quale solo la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell’atto per la mancanza del requisito stesso e deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso.
Detto altrimenti, l’ammissibilità dell’acquisizione probatoria in presenza del consenso preventivo della parte e l’operatività, nel caso di mancata prestazione di quel consenso, di una nullità relativa sono dati giuridici che possono considerarsi conformi espressioni della possibilità, in capo alle parti, di provocare l’estensione del materiale documentale che il consulente contabile può utilizzare (e che il giudice può, correlativamente, porre alla base della sua decisione).