Con sentenza del 17 marzo 2015, n. 11170, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale hanno affermato i seguenti principi di diritto in materia di responsabilità da reato degli enti.
Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di sequestro adottato ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001.
La verifica delle ragioni dei terzi al fine di accertarne la buona fede spetta al giudice penale e non al giudice fallimentare.