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Cybersecurity: il parere del Garante europeo della privacy sulla strategia UE

11 Maggio 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’11 maggio 2021, il parere del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sulla strategia in materia di cibersicurezza e sulla Direttiva NIS 2.0 (Network and Information Security).

Per quanto riguarda la strategia in materia di cibersicurezza evidenzia il GEPD, è necessario:

  • tenere conto del fatto che il primo passo per attenuare i rischi per la protezione dei dati e la vita privata associati alle nuove tecnologie per il miglioramento della cibersicurezza, come l’IA, consiste nell’applicare i requisiti in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita di cui all’articolo 25 del regolamento generale sulla protezione dei dati, che contribuiranno a integrare le garanzie adeguate, quali la pseudonimizzazione, la cifratura, l’esattezza dei dati, la minimizzazione dei dati, nella progettazione e nell’uso di tali tecnologie e sistemi;
  • tenere conto dell’importanza di integrare la prospettiva della protezione della vita privata e dei dati nelle politiche e nelle norme in materia di cibersicurezza nonché nella gestione tradizionale della cibersicurezza, al fine di garantire un approccio olistico e consentire sinergie alle organizzazioni pubbliche e private nella gestione della cibersicurezza e nella protezione delle informazioni che trattano senza inutili moltiplicazioni di sforzi;
  • valutare e pianificare l’utilizzo delle risorse da parte delle IUE per rafforzare la loro capacità di cibersicurezza, anche nel pieno rispetto dei valori dell’UE;
  • tenere conto delle dimensioni della protezione della vita privata e dei dati nella cibersicurezza investendo in politiche, prassi e strumenti in cui la prospettiva della protezione della vita privata e dei dati sia integrata nella gestione tradizionale della cibersicurezza e che preveda garanzie efficaci in materia di protezione dei dati nel trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di cibersicurezza.

Per quanto riguarda la definizione di cibersicurezza è necessario chiarire il diverso uso dei termini «cibersicurezza» e «sicurezza delle reti e dei sistemi informativi»; utilizzare il termine «cibersicurezza» in generale e il termine «sicurezza delle reti e dei sistemi informativi» solo quando il contesto lo consente (ad esempio un contesto puramente tecnico, senza tenere conto dell’impatto anche sugli utenti dei sistemi e su altre persone).

Per il contenuto completo del parere si rinvia al documento indicato tra i contenuti in allegato.

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