Il presente contributo analizza le novità in materia di digitalizzazione finanziaria connesse al nuovo Regolamento Consob sull’emissione e circolazione di strumenti finanziari su tecnologie a registro distribuito (DLT) di attuazione del Decreto FinTech.
Con comunicato stampa dell’11 dicembre 2023 la Consob ha annunciato l’adozione del Regolamento sull’emissione e circolazione di strumenti finanziari su tecnologie a registro distribuito (DLT) previsto dal Decreto FinTech, avvenuta con Delibera n. 22923 del 6.12.2023, in seguito ad una consultazione pubblica con il mercato, al quale era stata sottoposta la bozza predisposta nel mese di luglio scorso.
In proposito, ricordiamo anzitutto che il “Decreto FinTech” (D.L. n. 25 del 17 marzo 2023) era finalizzato a recepire il Regolamento UE n. 858/2022, che a sua volta stabiliva un regime pilota (“Pilot Regime”) per le infrastrutture di mercato basate sulla distributed ledger technology (DLT – i.e.: tecnologia a registro distribuito), in materia di emissioni e circolazione di strumenti finanziari.
Si tratta di un importante approccio normativo, in ambito nazionale, di apertura del settore finanziario all’offerta e negoziazione di token rappresentativi di asset class tradizionali, come azioni, obbligazioni, diritti, obblighi e loro derivati, ovvero asset class alternativi.
Molto sinteticamente, va ricordato che la tecnologia a registro distribuito consiste sinteticamente in un archivio di informazioni, condiviso da molteplici punti di rete autorizzati, con sincronizzazione continua tra di loro, in cui vengono registrate operazioni relative a strumenti finanziari digitali. Si giunge così a derogare alle attuali norme sulla gestione accentrata degli strumenti finanziari in capo ad un unico depositario, mediante un meccanismo di circolazione e gestione degli strumenti finanziari “distribuito” tra più soggetti appartenenti alla medesima rete, tipico della blockchain.
In particolare, l’emissione di strumenti finanziari viene effettuata tramite «scritturazioni» su un registro per la circolazione digitale tenuto da un responsabile del registro e tutte le informazioni riguardanti ciascun titolo devono essere disponibili in un formato elettronico accessibile e consultabile in ogni momento.
Il Regolamento Consob in esame, in esecuzione di quanto disposto dal Decreto Fintech, si concentra ora sulla definizione dei criteri e dei principi per creare e gestire l’elenco dei responsabili del registro digitale per la circolazione di strumenti finanziari, insieme alle relative forme pubblicitarie.
Esso include anche le istruzioni per presentare la domanda di iscrizione al registro e il processo di iscrizione, identificando le possibili cause di sospensione e richiedendo una relazione tecnica dettagliata che analizzi i rischi e regola, inoltre, l’attività del responsabile stabilendo le informazioni essenziali sulle modalità operative del registro.
Il Regolamento Consob sostanzialmente ratifica l’approccio già proposto durante la fase della consultazione pubblica, sebbene con variazioni, in particolare relative al processo di iscrizione nell’elenco, al contenuto dell’elenco stesso, tenuto dalla Consob, e alla documentazione necessaria per richiedere l’iscrizione nell’elenco.
Vediamo ora, in sintesi, le singole disposizioni del nuovo Regolamento.
Il Regolamento è stato predisposto in modo da essere suddiviso in più parti, in particolare:
Nella Parte I sono contenute le disposizioni generali: oltre alle fonti normative, si identifica anche l’unità organizzativa, la Divisione Mercati, responsabile dei processi della Consob normati dal Regolamento e si specificano le modalità di comunicazione con quest’ultima mediante PEC.
Parte II si compone di tre titoli.
Al Titolo I si istituisce l’elenco dei responsabili per la circolazione digitale, il registro si compone infatti di cinque sezioni che corrispondono alle diverse categorie di soggetti che, ai sensi dell’articolo 19, commi 1 e 2, del Decreto FinTech, possono svolgere l’attività di responsabile del registro. Inoltre, per ogni sezione dell’elenco, per ciascun responsabile del registro iscritto, sono indicati la denominazione sociale, la sede legale e amministrativa e l’identificativo dl registro per cui si assume il ruolo di responsabile, nonché l’attività svolta.
Al Titolo II è definita la procedura per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco. In particolare, L’istanza di iscrizione nell’elenco deve contenere tutte le informazioni utili a dimostrare la conformità ai requisiti previsti dal decreto per l’iscrizione, è predisposta in conformità a quanto indicato nell’Allegato 1 ed è corredata di una relazione tecnica illustrativa dell’iniziativa redatta in osservanza di quanto previsto dall’Allegato 2.
Si sottolinea poi che la Consob ha a disposizione un periodo pari a venti giorni lavorativi dal momento in cui riceve l’istanza per valutarne la regolarità e la completezza. Durante questa fase l’Organismo può richiedere all’interessato la documentazione mancante che dovrà essere fornita entro trenta giorni lavorativi, in caso contrario, la richiesta sarà considerata inammissibile.
Durante l’istruttoria, la Consob può richiedere ulteriori informazioni alla società che ha presentato la richiesta, a coloro che ricoprono ruoli di amministrazione, direzione o controllo all’interno della società richiedente ed a qualsiasi entità, anche straniera. In questi casi, il termine per la conclusione del processo viene sospeso dalla data in cui viene inviata la richiesta di informazioni fino a quando la Consob non le riceve, con una durata massima di sessanta giorni. Se la società richiedente non fornisce le informazioni richieste entro il termine stabilito dalla Consob, il procedimento si considera concluso.
Inoltre, nel corso dell’istruttoria la Consob può incaricare un revisore indipendente per valutare l’idoneità del registro a garantire il rispetto di tutti i requisiti stabiliti dal Decreto.
La Consob si pronuncia sulla richiesta integrativa entro i successivi novanta giorni e comunica alla società richiedente la sua determinazione. Se risulta che la società non soddisfa i requisiti specificati nell’articolo 20 del Decreto, l’iscrizione viene negata. Va precisato che il mancato rilascio di una decisione esplicita entro i termini previsti non equivale ad un’accettazione implicita dell’istanza.
Con riferimento al procedimento di cancellazione dall’elenco su richiesta, i responsabili che vogliano rinunciare all’iscrizione devono presentare apposita istanza alla Consob che delibera sempre entro 90 giorni.
La Consob inoltre procede alla cancellazione d’ufficio al ricorrere dei casi previsti all’art 21, comma 1, del Decreto Fintech con delibera previo parere della Banca d’Italia in alcuni casi tassativamente previsti.
Il Titolo III contiene poi la disciplina dell’attività del responsabile del registro, in particolare si prevede che i responsabili debbano indicare nel documento da rendere disponibile al pubblico, disciplinato dall’art 23 del Decreto, le informazioni di cui l’Allegato 3 del regolamento.
Il Regolamento contiene in calce anche tre importanti allegati.
L’Allegato 1 contiene le istruzioni la presentazione dell’istanza di iscrizione all’elenco sottoscritta dal legale rappresentate della società che deve contenere la denominazione sociale, la sede legale e amministrativa, la sede della succursale o secondaria, il nominativo e i recapiti del referente della società e l’elenco dei documenti che si allegano all’istanza; inoltre l’istanza deve essere corredata da ulteriori documenti volti a dimostrare la conformità ai requisiti previsti dal decreto per l’iscrizione.
Per gli istanti, l’istanza di iscrizione nell’elenco è corredata poi da ulteriori documenti idonei a dimostrare la conformità ai requisiti previsti dal decreto per l’iscrizione.
Per i soggetti di cui all’articolo 19, comma 1, lettere c) e d) l’istanza di iscrizione è corredata dalla copia dei documenti societari ed evidenza della registrazione presso il registro nazionale delle imprese, laddove applicabile; dalla copia del verbale dell’assemblea della società nella quale è stato conferito l’incarico a un revisore legale dei conti esterno o a una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro; dalle politiche per l’identificazione, la prevenzione, la gestione e la trasparenza dei conflitti di interessi adottate dalla società; da una copia della polizza assicurativa o del contratto assicurativo preliminare, o ulteriore documentazione attestante la presenza di altra adeguata forma di garanzia o la dichiarazione di impegno, da parte dei soggetti legittimati a fornire tale adeguata forma di garanzia, a copertura della responsabilità per i danni che possono derivare dall’assunzione del ruolo di responsabile del registro.
Inoltre per i soggetti di cui all’articolo 19, comma 1, lettera d) l’istanza di iscrizione è corredata da un elenco nominativo di tutti i soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione direzione e controllo; dal verbale della riunione nel corso della quale l’organo di amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti di onorabilità per ciascuno dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo corredato dei relativi allegati; da una relazione sulla struttura organizzativa.
L’allegato 1 contiene anche le istruzioni per la presentazione dell’istanza di estensione dell’operatività.
L’allegato 2 definisce, invece, le dettagliate informazioni tecniche che l’istante deve inserire nella relazione tecnico-illustrativa prevista dall’articolo 20, comma 3, lettera e) del decreto.
In particolare, tale relazione deve contenere una descrizione relativa alle caratteristiche tecnico/implementative dell’infrastruttura tecnologica, includendo una descrizione generale dell’infrastruttura stessa e una descrizione specifica relativa all’utilizzo della tecnologia a registro distribuito e dovrà illustrare le regole di funzionamento e le modalità di attribuzione dei permessi per le principali funzioni svolte dalla DLT.
Inoltre, la relazione dovrà contenere una descrizione dell’infrastruttura di supporto, le caratteristiche del protocollo di consenso utilizzato dall’infrastruttura DLT e performance e dei sistemi di tutela dai rischi di funzionamento e di sicurezza.
L’allegato 3, infine, prevede che il richiedente l’iscrizione nel Registro debba fornire una descrizione delle categorie di strumenti finanziari scritturabili nel registro; dei servizi offerti; dei modelli operativi messi a disposizione degli investitori per il controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari e delle modalità di pagamento eventualmente previste per consentire le operazioni su strumenti finanziari digitali, anche tramite l’interazione con altri registri, servizi o sistemi, oltre modalità operative del registro e dispositivi a tutela della sua operatività.
L’emanazione di questo Regolamento attuativo da parte della Consob costituisce senza dubbio un ulteriore tassello importante per gli operatori finanziari del nostro paese, per gli investitori e i risparmiatori, sulla strada della digitalizzazione e modernizzazione dei processi finanziari.
Come abbiamo già avuto modo di osservare, la regolamentazione della tecnologia DLT per l’emissione di strumenti finanziari comporterà indubbiamente rilevanti benefici, innanzitutto a livello di sicurezza e attendibilità, così come di maggiore facilità di circolazione di tali strumenti e di potenziale incremento del relativo mercato.
È, infatti, molto importante che venga favorito uno sviluppo dell’utilizzo degli strumenti finanziari attraverso canali e mercati innovativi, sotto la tutela, la regolamentazione e la vigilanza garantita dalle autorità istituzionali, che potranno fornire anche un importante contributo verso la sempre maggiore coesione digitale del Paese.