L’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE, Athanasios Rantos, ha presentato le proprie conclusioni nella Causa C‑694/20, in cui la Corte è chiamata a pronunciarsi verte sulla validità dell’articolo 8 bis ter, paragrafo 5, della direttiva 2011/16, come introdotto dalla direttiva 2018/822/EU (DAC 6), che impone all’«avvocato-intermediario», beneficiario di un’esenzione dall’obbligo di notifica in ragione della tutela del segreto professionale, di notificare a qualsiasi altro «intermediario» gli obblighi di comunicazione di informazioni su di esso incombenti presso le autorità fiscali, alla luce degli articoli 7 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Di seguito le conclusioni:
l’articolo 8 bis ter, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, imponendo a un avvocato che agisce in qualità di intermediario e che, avvalendosi del proprio segreto professionale, dispone di un’esenzione dall’obbligo di comunicazione di informazioni senza indugio a un altro intermediario, gli obblighi di notifica cui è tenuto ai sensi del paragrafo 6 di tale articolo, non viola il diritto al rispetto della vita privata garantito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a condizione che il nome di tale avvocato non sia divulgato alle autorità fiscali in adempimento dell’obbligo di notifica previsto dall’articolo 8 bis ter, paragrafo 9, secondo comma, e paragrafo 14 della direttiva in parola.