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DAC 6: pubblicata la Circolare Agenzia delle Entrate con i chiarimenti

11 Febbraio 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata la Circolare n. 2 del 10 febbraio 2021 con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in tema di meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione come previsto dal decreto legislativo del 30 luglio 2020 n. 100 (cfr. contenuti correlati) di recepimento della Direttiva (UE) 2018/822 (DAC 6).

Come noto la Direttiva DAC 6, in particolare, introduce l’obbligo per gli Stati Membri di scambiare in maniera automatica le informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti a notifica da parte degli intermediari e dei contribuenti che attuano il meccanismo. In pratica, tale scambio viene effettuato mediante la messa a disposizione delle informazioni in un registro centrale sicuro al quale hanno accesso tutti gli Stati membri.

Recentemente sono stati altresì pubblicati il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 novembre 2020, sempre di attuazione della DAC6, ed il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 364425 del 26 novembre 2020 che fissa le modalità tecniche per la comunicazione delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri da parte di intermediari e contribuenti (cfr. contenuti correlati).

La presente Circolare fornisce i primi chiarimenti in merito all’applicazione delle norme per la comunicazione delle informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica, con particolare riguardo all’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo delle disposizioni e dei criteri che rendono un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di comunicazione da parte degli intermediari o dei contribuenti.

L’Agenzia precisa che le esemplificazioni contenute nella presente circolare hanno a oggetto le modalità e le condizioni sottese agli obblighi di comunicazione, mentre l’appuramento di eventuali violazioni e le relative contestazioni dovranno fondarsi sull’analisi dei fatti e circostanze del singolo caso. Del pari, tali esemplificazioni non debbono essere intese in alcun modo come punto di riferimento per l’interpretazione delle rilevanti discipline impositive cui eventualmente viene fatto riferimento.

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