Il Centro Studi di Camera e Senato ha pubblicato il dossier sull’attuazione in Italia della direttiva (UE) 2021/514 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC 7).
In particolare, evidenzia il Centro studi, con riferimento all’entrata in vigore in Italia, la direttiva (UE) 2021/514 (DAC 7) agisce sulla stratificata normativa UE in materia di scambio automatico di informazioni nel settore fiscale (Directive on Administrative Cooperation – DAC).
In particolare, la DAC 7 interviene per contrastare i fenomeni di evasione ed elusione fiscale a livello transnazionale, nonché della pianificazione fiscale aggressiva volta al trasferimento degli utili in paesi con un livello impositivo più favorevole, attraverso lo scambio di informazioni tra Stati membri in materia fiscale.
La disciplina prevista dalla direttiva 2021/514/UE (DAC 7) ha lo scopo di estendere, dal 2023, la cooperazione amministrativa fiscale tra gli Stati europei anche al settore dell’economia digitale, estendendo l’obbligo di comunicazione di dati fiscali anche alle transazioni di beni e servizi realizzate per il tramite delle piattaforme digitali.
La DAC 7 disciplina, tra l’altro:
- il concetto di prevedibile pertinenza (foreseeable relevance) delle informazioni;
- individua le richieste collettive relative ad un gruppo di contribuenti (group request);
- estende l’obbligatorietà dello scambio automatico di informazioni alla categoria delle royalties;
- amplia il numero delle informazioni da inviare;
- disciplina l’esecuzione dei controlli congiunti (joint audits).
La DAC 7 ha come scopo il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, facilitato dalla digitalizzazione dell’economia tramite la previsione di obblighi di comunicazione a carico dei gestori di piattaforme.
Tali soggetti saranno pertanto tenuti a raccogliere e verificare le informazioni necessarie sui venditori presenti sulla piattaforma, utilizzata per lo svolgimento della propria attività nei confronti dei loro clienti.
Tra i dati oggetto di scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri rientrano sia i corrispettivi sia il numero di attività effettuate.