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Dal 1° ottobre 2011, gli avvisi di accertamento saranno anche atti della riscossione e titoli esecutivi

28 Settembre 2011

L’articolo 29 del D.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 (modificato dal D.l. n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011, e dal D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011) ha previsto che gli avvisi di accertamento delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva e relative sanzioni, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e successivi, e notificati a partire dal 1° ottobre 2011, saranno anche atti della riscossione e titoli esecutivi.

Gli avvisi di accertamento conterranno l’intimazione  ad  adempiere,  entro  il  termine  di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi che vi sono indicati, oltre che  l’avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione è affidata agli agenti della riscossione.

Dalla data in cui la riscossione delle somme dovute viene affidata all’agente della riscossione, l’esecuzione forzata è però sospesa per un periodo di centottanta giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione degli  avvisi di accertamento esecutivi. Tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

Il contribuente, se propone ricorso, deve versare, a titolo provvisorio, un terzo della sola imposta accertata, con gli interessi (art. 15 del D. p.r.  29 settembre 1973,  n. 602). Successivamente, la riscossione di imposte e sanzioni avviene sulla base delle previsioni contenute nell’art. 68, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli avvisi di accertamento (contenente l’intimazione ad adempiere), può essere disposta la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e  sanzioni, affidata agli agenti della riscossione (al pari di quanto accade con le iscrizioni a ruolo straordinario).

L’agente della riscossione, sulla base dei titoli esecutivi predetti, e decorsi i termini citati, procede  ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che  disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

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