Il Tribunale di Torino, con il provvedimento in oggetto, ritorna sulla vexata quaestio afferente al tema della rilevabilità del tasso d’usura degli interessi moratori. L’ordinanza allegata sembrerebbe infatti porsi in linea con l’orientamento favorevole alla cumulabilità degli interessi moratori e corrispettivi nella rilevazione della eventuale usurarietà dei medesimi nei contratti di mutuo.
La questione, aperta dall’ormai nota sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 350/2013, è stata oggetto di diverse pronunce aventi orientamenti diametralmente opposti.
Nel caso di specie il mutuatario ingiunto contesta la legittimità della clausola di pattuizione degli interessi, in osservanza della quale si rivelerebbe un superamento della soglia del tasso di usura quale conseguenza del computo del tasso di mora rilevabile dal contratto in questione. Il ricorrente pone a fondamento delle sue eccezioni proprio i principi giurisprudenziali elaborati dalla Suprema Corte nell’ambito della sentenza poco sopra citata, i quali individuavano per l’appunto come usurari i tassi che “a qualunque titolo” superino il limite stabilito dalla legge.
Il giudice, pronunciatosi mediante ordinanza, dispone consulenza tecnica con il fine di accertare l’eventuale usurarietà dei tassi applicati.