Pubblicato il comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 2 dicembre 2015 concernenti indicazioni operative sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii..
Il presente segue il Comunicato del 10 novembre 2015, relativo all’entrata in vigore del suddetto art. 33, in base al quale, dal 1° novembre i Comuni non capoluogo di provincia devono espletare le procedure di acquisizione di lavori servizi e forniture, attraverso le unioni di comuni, sottoscrivendo accordi consortili e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Consip o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
Si pubblica altresì in allegato la determinazione n. 11 del 23 settembre 2015 con cui l’ANAC ha già fornito molte indicazioni operative in ordine alle modalità di individuazione del RUP, per tutti casi di acquisto aggregato e, in particolare, quello in cui sia stato utilizzato uno schema organizzativo di carattere convenzionale con la scelta di un ente che funge da capofila.