Con sentenza n. 20559 del 13 ottobre 2015 la Corte di Cassazione (Presidente: Aldo Ceccherini; Relatore: Loredana Nazzicone) ha ritenuto improponibile, davanti al medesimo tribunale, il concordato cd. di gruppo, in assenza di una disciplina positiva del fenomeno che si occupi di regolarne la competenza, le forme del ricorso, la nomina degli organi, nonché la formazione delle classi e delle masse.
Secondo la Cassazione, in una prospettiva de iure condito, il concordato preventivo può essere proposto unicamente da ciascuna delle società appartenenti al gruppo davanti al tribunale territorialmente competente per ogni singola procedura, senza possibilità di confusione delle masse attive e passive.