Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Milano ha pronunciato alcuni rilevanti principi in materia di danno antitrust e prescrizione del relativo diritto al risarcimento, espressi dalle massime di seguito indicate.
1) L’azione di risarcimento del danno anticoncorrenziale deve ascriversi nel novero delle azioni di cui all’art. 2947 c.c.. Tale norma va letta in combinato disposto con l’art. 2935 c.c., secondo cui il termine di prescrizione per le azioni fondate su un fatto illecito decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (conforme a Cass. n. 2305/2007). In tal senso, pur dovendosi ascrivere il danno antitrust alla categoria dei c.d. “danni lungolatenti”, il momento in cui il diritto può essere fatto valere corrisponde proprio al momento percettivo del danno da parte della vittima dell’illecito.
2) Il danno antitrust ben può considerarsi danno permanente, con la conseguenza che in tal caso l’eventuale prescrizione dei relativi diritti di ristoro verrebbe a maturare di momento in momento, cosicché la prescrizione avrebbe inizio da ciascun giorno rispetto al danno già verificatosi (cfr. ex multis Cass. civ., sez. II, n. 12647/2006).
3) Va escluso la possibilità di assoggettare alla prescrizione decennale – tipica della responsabilità contrattuale – il diritto al risarcimento del danno antitrust. Tale danno, infatti, non scaturisce dalla stipulazione del singolo contratto tramite il quale l’impresa si è procurata il sovraprofitto, ma dal comportamento anteriore di questa, di cui il contratto costituisce solo il passaggio finale. Da ciò deriva inevitabilmente che la condotta anticoncorrenziale non potrebbe che inquadrarsi nell’ambito della responsabilità precontrattuale, dovendosi al contrario escludere l’applicabilità della prescrizione decennale stabilita in materia contrattuale, con conseguente applicazione del periodo quinquennale di prescrizione.
4) Nella valutazione sulla sussistenza di un mercato rilevante ai fini antitrust, il giudice deve seguire le indicazioni che derivano dalla Commissione e dall’AGCom. , in coerenza con quanto previsto dall’art. 16.1 del Reg. 1/2003, il quale impone ai giudici nazionali di non assumere provvedimenti che vadano contro le delibere contemplate da parte della Commissione.