L’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che l’insorgenza diretta, su un conto d’investimento, di un danno puramente economico risultante da decisioni d’investimento adottate a seguito di informazioni facilmente accessibili a livello mondiale, ma inesatte, incomplete o fuorvianti provenienti da una società internazionale quotata in borsa non consente di presupporre, sulla base della concretizzazione del danno, la competenza internazionale di un giudice dello Stato membro ove è stabilita la banca o la società d’investimento sul cui registro è iscritto il conto, laddove detta società non era sottoposta a obblighi legali di pubblicità in tale Stato membro.