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Giurisprudenza

Danno da prospetto informativo: quale responsabilità in capo a Consob?

12 Marzo 2024

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Cassazione Civile, Sez. I, 16 gennaio 2024, n. 1653 – Pres. Di Marzio, Rel. Catallozzi

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1653 del 16 gennaio 2024 (Pres. Di Marzio, Rel. Catallozzi) ha precisato quando Consob può essere ritenuta responsabile per le indicazioni erronee contenute in un prospetto informativo pubblicato nell’ambito di un’offerta al pubblico di sottoscrizione di strumenti finanziari.

Posto che Consob non è chiamata a svolgere valutazioni di merito sugli strumenti finanziari oggetto di sollecitazione né verifiche in ordine alla veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto informativo, una sua eventuale responsabilità deve essere valutata sulla base del grado di diligenza richiestole nell’attività di controllo esercitata, ossia la diligenza di cui all’art. 1176, secondo comma, c.c.

A detta della Corte, “potrà, dunque, ravvisarsi una colpa […] nei casi in cui la falsità delle informazioni contenute nel prospetto è manifesta ovvero nel caso in cui abbia omesso di svolgere i necessari approfondimenti in presenza di specifiche segnalazioni che denuncino tali falsità”. Sempre secondo la Corte, “non può ritenersi responsabile la Consob per il solo fatto della falsità del prospetto, in quanto in questo modo le si attribuirebbe una responsabilità di mera posizione idonea a dare luogo a un rischio di paralisi dell’attività di autorizzazione alla pubblicazione dei prospetti o, comunque, a un eccesso di deterrenza”.  

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha rigettato l’impugnativa promossa da alcuni investitori al dettaglio avverso la sentenza di Corte d’Appello con cui venivano respinte le rispettive pretese risarcitorie nei confronti di Consob per non aver essa vigilato adeguatamente su un prospetto informativo contenente informazioni asseritamente false.

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