Le decisioni in epigrafe affrontano talune, connesse, tematiche in tema di illegittima segnalazione nei Sistemi di Informazione Creditizia («SIC») e in Centrale Rischi di Banca d’Italia («CR»).
In primo luogo, quanto ai profili di illegittimità della segnalazione, è opportuno isolare due distinte fattispecie. La prima si sostanzia nella presenza di una segnalazione che, pur essendo in origine legittima, non sia stata aggiornata al successivo intervento di un accordo transattivo (piano di rientro), regolarmente adempiuto dal cliente. In detta ipotesi – secondo il Collegio – sussiste il diritto del cliente ad ottenere la rettifica/cancellazione della segnalazione a partire dal momento in cui venga stipulato il piano di rientro nonché al risarcimento del danno cagionato dal tardivo adempimento della banca a tale obbligo [così, decisione n. 6484 del 1° settembre 2015 [1]; decisione n. 6899 del 10 settembre 2015].
La seconda fattispecie è rappresentata dalla segnalazione avvenuta in mancanza del dovuto preavviso. Al riguardo, va osservato che il Collegio di Napoli non solo dà continuità al consolidato orientamento per cui il difetto di preavviso è fonte di obbligo risarcitorio e l’onere della prova dell’avvenuta comunicazione grava sull’intermediario (Collegio di Coordinamento, decisione 3089/2012); ma ribadisce, altresì, che l’invio a mezzo posta ordinaria non è sufficiente a dare evidenza della trasmissione della comunicazione di preavviso, atteso che la banca non può giovarsi della presunzione dell’art. 1335 c.c. [in part., v.: decisione n. 6893 del 10 settembre 2015 [2]; decisione n. 7305 del 15 settembre 2015, caso nel quale la segnalazione aveva ad oggetto il mancato pagamento di una quota di adesione a una carta di credito, di importo pari a € 11; nella decisione n. 6899 del 10 settembre 2015, inoltre, la banca faceva «riferimento a due note inviate al cliente senza alcun riferimento alle modalità di spedizione utilizzate»; cfr., in argomento, Abu Awwad, Segnalazione in Centrale Rischi e necessario pre-avviso al cliente. Onere della prova dell’effettuata comunicazione, in quest’Osservatorio].
Per quanto attiene alle voci di danno risarcibile da illegittima segnalazione, poi, in tutte le suesposte decisioni si riscontra l’affermazione – chiara, in astratto – della risarcibilità in capo al cliente del danno sia patrimoniale e sia non patrimoniale. Ciò, purché il cliente fornisca la prova, oltre che dell’antigiuridicità della segnalazione, del danno e del nesso di causalità.
Se in talune pronunce detta affermazione rimane a livello generico (decisione n. 6484 del 1° settembre 2015), in altre il Collegio si sofferma a dettagliare nello specifico, benché non sempre in maniera omogenea, i requisiti probatori da soddisfare per l’imputazione della responsabilità in capo all’intermediario.
Non del tutto univoco appare l’inquadramento, anzi tutto, del danno da mancato accesso al credito, che si realizza quando altri istituti di credito rifiutino richieste di finanziamento avanzate dal cliente motivando il rigetto in ragione della presenza di una segnalazione in SIC o CR che risulti poi illegittima. Benché l’orientamento prevalente (e condivisibile) reputi siffatta lesione avente carattere patrimoniale (decisione n. 6484; decisione n. 7305), non manca l’affermazione della sua natura non patrimoniale o “morale” (decisione n. 6899). In ogni caso, a prescindere dall’inquadramento, è comunque condiviso che, affinché l’intermediario possa essere condannato al risarcimento, è necessario che il cliente fornisca evidenza documentale del denegato accesso al credito presso altri istituti bancari.
Per quanto riguarda, inoltre, la prova del danno non patrimoniale, pare possibile distinguere tra danno da “stress” e lesione alla reputazione. A detto ultimo riguardo, merita di essere evidenziato: da un lato, l’argomento sviluppato nella decisione n. 6893, secondo cui sarebbe sufficiente a dimostrare la sussistenza del danno reputazionale da illegittima segnalazione la mera circostanza che il cliente svolga un’attività professionale c.d. protetta (nel caso di specie: medico), il cui codice deontologico commini sanzioni disciplinari in presenza di comportamenti lesivi del decoro della professione, come sicuramente avviene qualora un soggetto venga (benché ingiustamente) additato quale “cattivo pagatore”; dall’altro, quanto affermato nella decisione n. 7305, nella parte in cui la circostanza che la segnalazione illegittima (peraltro, per un importo estremamente eseguito) fosse l’unica negativa – a fronte di numerosi rapporti intrattenuti con l’intermediario sempre regolarmente eseguiti dal cliente – è stata ritenuta sufficiente a comprovare lo status di “buon pagatore” di quest’ultimo e che detta reputazione abbia risentito negativamente dell’illegittimità della segnalazione.
[1] Richiamandosi al precedente orientamento espresso dal Collegio di Milano, decisione n. 5399 del 23 ottobre 2013. Merita di essere menzionato che la decisione n. 6484 ha negato l’applicabilità analogica dell’art. 4 del «Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie» alla segnalazione in CR, escludendo che il difetto di preavviso di segnalazione al cliente fosse, in concreto, causa di illegittimità della segnalazione, attesa l’anteriorità della fattispecie concreta al 13° Aggiornamento della Circolare Banca d’Italia n. 139/91.
[2] In detta decisione, peraltro, si esclude l’illegittimità del comportamento della banca che proceda alla segnalazione del cliente dopo il mancato pagamento di tre rate di un mutuo cointestato, al quale abbia fatto seguito la mancanza di provvista sul conto presso il quale era domiciliato il pagamento. Il Collegio ritiene, tuttavia, illegittima la segnalazione dell’altra cointestataria, con riferimento alla quale non solo non vi è la prova dell’invio del preavviso di segnalazione, ma neppure era mai stato richiesto l’adempimento da parte della Banca.