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Giurisprudenza

Dazi doganali: il condebitore può opporre all’Amministrazione finanziaria il giudicato intervenuto con altro condebitore solidale

19 Dicembre 2019

Cassazione Civile, Sez. V, 16 dicembre 2019, n. 33095 – Pres. Virgilio, Rel. Nonno

Di cosa si parla in questo articolo

Il principio ricavabile dall’art. 1306, secondo comma, cod. civ., per il quale il condebitore in solido può opporre al creditore il giudicato intervenuto tra quest’ultimo e altro condebitore solidale è applicabile anche in materia tributaria. Pertanto, con specifico riferimento alla responsabilità solidale nel pagamento dei dazi doganali, che sono imposte non periodiche, ma riguardanti le singole importazioni, il vincolo derivante dal giudicato sul medesimo avviso di rettifica non è idoneo a compromettere l’applicazione del diritto unionale.

 

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