Il Senato ha approvato in via definitiva il 27 febbraio il disegno di legge già approvato dalla Camera con modifiche il 7 febbraio scorso, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali (c.d. DDL capitali).
La disegno di legge appena approvato prevede altresì una delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali, ovvero del D. Lgs. n. 58/1998, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile, applicabili anche agli emittenti.
Lo scopo è quello di introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano, favorendo l’accesso e la permanenza delle imprese nell’ambito dei mercati finanziari.
Il testo del disegno di legge A.S. 674-B (DDL capitali) appena approvato, consta di 27 articoli, così suddivisi:
- semplificazione in materia di accesso e regolamentazione dei mercati di capitali (capo I)
- disciplina delle autorità nazionali di vigilanza (capo II)
- misure di promozione dell’inclusione finanziaria (capo III)
- modifiche alla disciplina del patrimonio destinato (capo IV)
- disposizioni finanziarie (capo V)
In sintesi, ecco le principali novità:
- Viene modificata la definizione di PMI, ai fini della regolamentazione finanziaria, portando a 1 miliardo di euro la soglia di capitalizzazione massima prevista
- Vengono introdotte semplificazioni nelle procedure di ammissione alla negoziazione, anche attraverso l’eliminazione di alcuni requisiti per la quotazione: in particolare, viene soppressa la possibilità della Consob di regolare con propri regolamenti i requisiti di alcune società in quotazione e inoltre di sospendere per un tempo limitato le decisioni di ammissione comunicazioni
- L’art. 10 sopprime l’obbligo vigente di segnalazione alla Consob delle operazioni effettuate da parte degli azionisti di controllo, che detengano azioni in misura almeno pari al 10% del capitale
- Il Cda uscente potrà presentare una lista di candidati per l’elezione dei componenti del medesimo organo di amministrazione, purché, tra le altre condizioni, essa contenga un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere, maggiorato di un terzo.
Il testo approvato entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.