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DDL sull’autonomia differenziata: considerazioni di Banca d’Italia

2 Aprile 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia ha presentato oggi, con una memoria, le proprie considerazioni relativamente al DDL sull’autonomia differenziata, a seguito dell’invito inoltratole da parte della I Commissione della Camera dei Deputati.

Come noto, il disegno di legge sull’autonomia differenziata – approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 23 gennaio – definisce la cornice per l’attuazione dell’art. 116, comma 3, della Costituzione, specificando gli aspetti procedurali e indicando alcuni principi di carattere generale per le questioni di merito.

La Costituzione prevede che l’attribuzione di “forme e condizioni particolari di autonomia” sia oggetto di un negoziato fra la Regione richiedente e lo Stato: il DDL, pertanto, stabilisce la sequenza delle tappe necessarie per giungere alla stipula delle intese (ovvero formulazione di uno schema di accordo preliminare, trasmissione alla Conferenza unificata e alle Commissioni bicamerali, predisposizione del testo definitivo) e ne fissa le scadenze; il percorso si conclude con una legge, a cui è allegata l’intesa definitiva, approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere.

Rispetto alla versione originaria, il Senato ha aggiunto alcune condizioni per la definizione degli accordi:

  • le Camere (e la Conferenza unificata) devono essere informate prima che la procedura abbia inizio
  • ai fini dell’avvio delle trattative si tiene conto del quadro finanziario della Regione richiedente
  • il negoziato deve procedere per singole materie (o ambiti di materie) nei casi in cui siano ravvisabili livelli essenziali delle prestazioni (LEP)
  • il Presidente del Consiglio dei ministri può escludere dal negoziato alcune delle materie richieste dalla Regione, qualora ravvisi l’esigenza di tutelare “l’unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie” (art. 2, secondo comma).

In base al DDL sull’autonomia differenziata, la tempistica dell’applicazione delle intese differisce a seconda delle materie interessate: per quelle che coinvolgono diritti civili e sociali l’effettivo trasferimento delle funzioni richieste dalle Regioni può avvenire solo successivamente alla determinazione dei LEP; per tutte le altre materie il trasferimento di funzioni può essere attuato immediatamente dopo la stipula degli accordi.

Gli emendamenti approvati al Senato hanno specificato la lista di materie associate a LEP e delegato il Governo ad emanare, entro due anni dall’approvazione del DDL sull’autonomia differenziata, uno o più decreti legislativi per l’individuazione delle prestazioni da considerarsi essenziali.

I decreti legislativi devono inoltre indicare le procedure per il monitoraggio dei LEP, anche con riferimento alla congruità delle prestazioni con le risorse messe a disposizione dallo Stato; per le Regioni ad autonomia differenziata l’attività di verifica sarà svolta da Commissioni paritetiche, formate da rappresentanti dei ministeri coinvolti e delle Regioni interessate e istituite dopo l’approvazione delle intese da parte del Parlamento.

Nel complesso gli emendamenti finora approvati sono da valutare favorevolmente per Banca d’Italia, poiché prefigurano un percorso più ordinato e graduale nell’attuazione dell’autonomia differenziata; tuttavia, permangono alcuni profili problematici che riguardano l’impatto di tale processo:

  • sull’efficienza economica
  • sul coordinamento della finanza pubblica
  • sull’uniformità territoriale nel grado di tutela dei diritti civili e sociali.

Secondo Banca d’Italia, infatti, in un contesto caratterizzato dalla riattivazione delle regole di bilancio europee e dal persistere di ampi ritardi in alcune regioni del Paese, le implicazioni dell’attuazione dell’autonomia differenziata non possono che essere valutate con la massima prudenza ed attenzione, considerando in modo esauriente rischi e opportunità.

La memoria affronta dunque approfonditamente tutte le questione problematiche sottese al DDL in questione.

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