Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 173, comma 13, DPR 917/1986 e dell’art. 15, comma 2, del D.Lgs 472/1997 sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. In caso di scissione, tali norme fondano la responsabilità solidale illimitata per i debiti tributari tra tutte le società beneficiarie e la società scissa, sia che la scissione sia totale, sia che la scissione sia parziale. Tale maggior tutela riconosciuta all’Amministrazione Finanziaria si fonda sulla specialità che connota il credito tributario, e che si traduce nell’esigenza che l’Amministrazione Finanziaria conservi la piena garanzia sul patrimonio della società originaria ai sensi dell’art. 2740 c.c. al fine di soddisfare le proprie ragioni creditorie.
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01