Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 173, comma 13, DPR 917/1986 e dell’art. 15, comma 2, del D.Lgs 472/1997 sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. In caso di scissione, tali norme fondano la responsabilità solidale illimitata per i debiti tributari tra tutte le società beneficiarie e la società scissa, sia che la scissione sia totale, sia che la scissione sia parziale. Tale maggior tutela riconosciuta all’Amministrazione Finanziaria si fonda sulla specialità che connota il credito tributario, e che si traduce nell’esigenza che l’Amministrazione Finanziaria conservi la piena garanzia sul patrimonio della società originaria ai sensi dell’art. 2740 c.c. al fine di soddisfare le proprie ragioni creditorie.