La Decisione BCE/2014/45, adottata lo scorso 19 novembre, stabilisce sia i criteri di idoneità degli strumenti sia le procedure applicabili agli acquisti che saranno effettuati nel quadro del programma “ABSPP” a partire da novembre 2014.
Con riferimento agli strumenti ammissibili è previsto il rispetto di alcune specifiche condizioni, tra cui rilevano, ad esempio, una valutazione minima in termini di qualità del credito degli ABS (che deve essere non inferiore al grado 3 ed emessa da almeno due ECAI) e il rispetto dei criteri di ammissibilità già applicabili agli ABS presentati come garanzia per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.
Fermo restando il rispetto di questi e degli altri criteri di ammissibilità delineati nella Decisione, la BCE si riserva comunque la possibilità di effettuare, prima di procedere a qualsiasi acquisto, un approfondito credit risk assessment e un’accurata attività di due diligence degli strumenti.
Per quanto riguarda l’individuazione delle controparti idonee, la BCE ha stabilito che possano rientrare nel programma tutte le controparti che partecipano alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, quelle utilizzate dalle banche centrali dell’Eurosistema per investimenti denominati in euro e le entità considerate controparti qualificate sulla base di una valutazione del rischio di controparte dell’Eurosistema.
Infine, con riferimento ai limiti d’acquisto della tranche di ABS, Il Consiglio Direttivo ha fissato la soglia del 70% come quota massima detenibile (per singolo ISIN), stabilendo anche che tale limite si riduce al 30% in caso di strumenti connessi a debitori resindenti a Cipro o in Grecia.