Il 2 dicembre 2014 il Joint Board of Appeal delle ESAs (il Comitato formato dalle tre agenzie EBA, ESMA e EIOPA) ha statuito sull’inammissibilità di un ricorso presentato da una società privata, assumendo una decisione ai sensi dell’art. 60 del Regolamento (UE) 1095/2010.
Con la decisione in questione si è stabilita in secondo grado l’inammissibilità dell’appello mosso da una società belga (Investor Protecion Europe sprl, o “IPE”) la quale aveva agito contro una decisione precedentemente assunta dall’ESMA in data 10 giugno 2014.
In particolare con la propria decisione del giugno 2014 l’ESMA aveva stabilito l’impossibilità di avviare un’investigazione ai sensi dell’art. 17 del regolamento di funzionamento dell’ESMA in relazione alla pretesa violazione del diritto dell’Unione Europea da parte della CSSF del Lussemburgo che la IPE riteneva di aver subito in relazione alla non corretta applicazione della Direttiva Prospetto da parte delle autorità lussembughesi.
Il Board of Appeal ha deciso all’unanimità per l’inammissibilità dell’appello, e alla luce di ciò ha considerato il merito della richiesta di IPE come non conforme al diritto dell’Unione, considerando ovviamente come possibili altre alternatrive giudiziarie da parte della IPE ai sensi del diritto nazionale applicabile (in questo caso quello lussembughese).