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Giurisprudenza

Decorrenza del dies a quo per la domanda di concordato con riserva

23 Gennaio 2019

Cassazione Civile, Sez. I, 19 novembre 2018, n. 29740 – Pres. De Chiara, Rel. Di Virgilio

Di cosa si parla in questo articolo

Della riforma della legge fallimentare attuata dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e degli effetti per banche e imprese parleremo nel Convegno del 13 e 14 febbraio. Per maggiori informazioni vedasi la pagina dell’evento indicata tra i contenuti correlati.

Nel caso di presentazione della domanda di concordato con riserva, di cui all’art.162, comma 6, legge fall., come introdotto dall’art. 33 del d.l. 22/6/2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7/8/2012, n. 134, il termine che il giudice fissa per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo della norma cit., compreso tra sessanta e centoventi giorni, ovvero il termine fisso di giorni sessanta, previsto dal decimo comma nel caso che sia pendente il procedimento per la dichiarazione di fallimento, decorrono dalla data di presentazione della domanda di concordato.

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