Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Milano, ritenuta l’applicabilità dell’art. 2, comma 61 del d.l. 225/2010 conv. in l. 10/2011, accoglie l’eccezione di prescrizione decennale identificando il termine iniziale di decorrenza della prescrizione con la data di annotazione in conto degli importi ritenuti indebiti.
Si legge infatti in sentenza che <<per la decorrenza del termine di prescrizione per le operazioni bancarie regolate in conto corrente occorre ora applicare l’art. 2 comma 61 L.26.2.11 n. 10 di conversione con modifiche del D.L. 29.12.10 n.225, che è entrato in vigore il 28.2.11, e che, quale norma interpretativa, si applica retroattivamente (…)>> (pag. 8 sentenza allegata): ciò <<sta a significare che è soggetto a prescrizione ordinaria, con decorrenza dalla data di annotazione, il diritto di contestare l’annotazione che si asserisce illegittima, quindi di eliminare detta annotazione dal conto>>.