Con Circolare n. 6/E del 1° marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle discipline della rivalutazione e del riallineamento di cui all’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (decreto Agosto).
L’articolo 110 del decreto agosto ha reintrodotto la disciplina di rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d’esercizio ed ha dato ingresso alla disciplina del riallineamento vale a dire la possibilità di riconoscere ai fini fiscali i maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2020, in tal caso anche a beneficio dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS adopter).
La facoltà di rivalutazione opera sia sul piano civilistico che su quello fiscale, previo pagamento – a tale ultimo fine – di un’imposta sostitutiva con l’aliquota del 3 per cento per i beni ammortizzabili e per i beni non ammortizzabili; per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è fissata un’imposta sostitutiva del 10 per cento (comma 39).