Con messaggio n. 3131 del 21 agosto 2020 l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla gestione delle nuove domande di CIGO (Cassa Integrazione Guadagni), CIG in deroga (Cassa Integrazione Guadagni in deroga), assegno ordinario e CISOA (Cassa Integrazione speciale operai agricoli) in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto).
In particolare, il decreto sopracitato innova l’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e prevede una serie di novità sia sul fronte dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA – che vengono rimodulati – sia su quello relativo all’ammissione alle citate misure di sostegno che, in taluni casi è collegata all’obbligo del versamento di un contributo addizionale a carico delle aziende che vi ricorrono.
Riguardo al primo aspetto, la principale novità consiste nella possibilità per i datori di lavoro di accedere ai nuovi trattamenti indipendentemente dal precedente ricorso e dall’effettivo utilizzo degli stessi nel primo semestre del 2020, tuttavia, viene stabilito che i periodi di integrazione, già richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono automaticamente imputati alle prime nove settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto-legge in parola.