Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015 la Legge 24 marzo 2015, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (c.d. Decreto Banche Popolari).
Il decreto così come convertito in legge entra in vigore a partire dal 26 marzo 2015.
Il decreto si compone così dei seguenti articoli: 1. Banche popolari; 2. Norme sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento; 2 bis Attuazione dell’articolo 11 della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di agevolazione dell’apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori; 3. Esercizio del credito a supporto delle esportazioni e dell’internazionalizzazione dell’economia italiana da parte della Cassa depositi e prestiti Spa; 4. Piccole e medie imprese innovative; 5. Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali; 6. Prestito indiretto per investitori istituzionali esteri; 7. Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese; 7 bis. Garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria; 8. Ricorso facoltativo alla provvista CDP per banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle PMI; 8 bis. Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese; 8 ter. Modifica all’articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in materia di garanzie in favore delle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale sottoposte ad amministrazione straordinaria ; 9. Entrata in vigore.
Contestualmente è stato pubblicato il testo del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 19 del 24 gennaio 2015), coordinato con la suddetta legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33.
Il testo coordinato è redatto dal Ministero della giustizia al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia dei singoli atti legislativi riportati.