Con Comunicazione n. 7 del 26 marzo 2019 la Consob ha specificato gli adempimenti in capo agli intermediari britannici operanti in Italia e a quelli italiani operanti nel Regno Unito, derivanti dal decreto legge n. 22 (c.d. Decreto Brexit), adottato dal governo in materia di hard Brexit, ovvero l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea in assenza di un accordo (cfr. contenuti correlati, con anche una prima analisi alle novità del decreto).
In coincidenza dell’uscita del Regno Unito dalla Ue, intermediari britannici operanti in Italia dovranno cessare la propria attività nel nostro Paese. Lo stesso vale in senso inverso anche per le imprese italiane presenti nel Regno Unito.
Tali operatori possono, però, nei casi previsti dal decreto, proseguire la propria attività, usufruendo del regime transitorio per diciotto mesi dalla data di recesso, previa notifica alle Autorità nazionali competenti.
Le imprese che cesseranno l’attività sono tenute, invece, a darne comunicazione alla propria clientela, retail e professionale, secondo modalità differenziate in base al tipo di cliente. Le informazioni devono essere chiare e comprensibili, tali da rappresentare compiutamente tutti gli effetti della Brexit sulla clientela anche ai fini di un’eventuale chiusura dei rapporti in essere.
Tutti gli intermediari britannici devono comunicare alla Consob specifiche informazioni sui rapporti in essere con i clienti italiani alla data del recesso, entro i 15 giorni successivi a tale ultima data.