Con Circolare n. 5 del 05 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti in merito alla sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 83 e 68 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto Cura Italia), recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».
In particolare, l’articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 del termine per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.
Ne consegue che, per gli avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi, il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile.
Inoltre, per gli avvisi notificati nel predetto intervallo temporale, l’inizio del decorso del termine per ricorrere, nonché del termine per il pagamento è differito alla fine del periodo di sospensione.
L’Agenzia ritiene di escludere, anche per ragioni di ordine sistematico, che agli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n 78 si applichi la sospensione dei termini per il versamento recata dall’articolo 68 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, rubricato «Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione».
Inoltre, la sospensione del termine per i versamenti derivanti dagli «avvisi previsti dall’art. 29 del DL n. 78 del 2010», cui fa riferimento l’articolo 68, va riferita solo ai termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all’affidamento in carico all’agente della riscossione degli importi non pagati, ai sensi della citata lettera b) dell’articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010.