Con Circolare n. 4 del 20 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini in attuazione dell’articolo 67 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto Cura Italia).
Il secondo periodo del comma 1 del suddetto articolo 67 dispone la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio del 2020 dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello presentate dai contribuenti, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa.
Sempre per il periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, inoltre, è prevista la sospensione del termine per la regolarizzazione delle istanze di interpello sopra menzionate.
Per tutte le istanze di interpello di cui al comma 1, presentate nel periodo di sospensione (dall’8 marzo al 31 maggio 2020), i termini per la notifica della risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché di quello previsto per la relativa regolarizzazione, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione (1° giugno 2020).
Infine, è previsto che, durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica, possa avvenire esclusivamente per via telematica attraverso l’impiego di posta elettronica certificata di cui al d.P.R. n. 68 del 2005, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato.