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Dossier

Decreto Cura Italia: dichiarazione d’urgenza della procedura di concordato preventivo

26 Maggio 2020

Carolina Gentile, Dottoranda presso la Scuola di Dottorato “Impresa, Lavoro e Istituzioni” (curriculum di diritto commerciale), Università Cattolica del Sacro Cuore Milano

Tribunale di Roma, Sez. XIV, 20 aprile 2020 – G.D. Tedeschi

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Con la pronuncia in esame, il Tribunale di Roma (sez. fallimentare) ha ritenuto possibile dichiarare l’urgenza di una procedura di concordato preventivo ex art. 83, comma 3, d.l. 18/2020, onde evitare l’ulteriore differimento dell’adunanza dei creditori (ex art. 174 l.f.); il quale avrebbe potuto comportare grave pregiudizio al proponente ed ai suoi creditori, tenuto conto che il piano sottostante era finalizzato al ripianamento della esposizione debitoria per effetto anche di indiretta continuità aziendale, la cui concreta fattibilità poggiava anche sul rispetto di un delineato ambito prospettico temporale.

Nel caso in oggetto la società proponente il concordato preventivo aveva presentato istanza a mezzo della quale aveva chiesto di dichiarare l’urgenza – ex art. 83, comma 3, d.l. 18/2020 – della procedura concordataria avviata e, quindi, di confermare la data fissata per l’adunanza dei creditori, la quale era stata oggetto di due differimenti.

In particolare, mentre con riguardo alla prima richiesta di dichiarazione d’urgenza, riferita alla data derivante dal primo differimento, il Giudice delegato aveva ritenuto di dover disattendere l’istanza presentata, a causa della sospensione imposta dall’art. 83, comma primo, d.l. 18/2020, in occasione della seconda istanza, relativa alla dichiarazione d’urgenza della data fissata a mezzo del secondo differimento, ha ritenuto di accogliere la richiesta formulata.

Il riscontro adesivo, in antitesi con la posizione precedentemente assunta, è giustificato, dal Giudice delegato, dal fatto che sulla scorta della decretazione d’urgenza, che ha novellato il sistema legislativo in materia di concordato preventivo (ed in particolare l’art. 9, commi 2 e 3, d.l. 23/2020), si debba ritenere che la sfera di interessi correlati alla singola procedura non possa essere pregiudicata da iniziative che hanno l’effetto di differire la procedura medesima; di conseguenza altrettanto – a maggior ragione – deve ritenersi per il caso in cui la proponente chieda, viceversa, che venga data attuazione alla propria richiesta di composizione della crisi di impresa, così elidendo situazioni di incertezza del relativo assetto attuativo.

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