Con Provvedimento n. 28511/2020, pubblicato nel Bollettino n. 2 dell’11 gennaio 2021, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha sanzionato una banca per non aver fornito indicazioni in merito alla tempistica, stimata o almeno massima, di risposta alle richieste di sospensione delle rate di mutui e finanziamenti, prevista dall’art. 56, comma 2, lettera c) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27.
Nel caso di specie, la contestazione ha avuto ad oggetto la condotta della banca relativa all’informazione fornita nel proprio sito web sulla tempistica prevista in caso di richiesta della sospensione dei finanziamenti in essere.
In particolare, l’Antitrust ha evidenziato come il comportamento descritto risulta integrare una violazione dell’art. 22 del Codice del Consumo sotto forma di omissioni rilevanti nel sito web della banca, per l’assenza di informazioni chiare e complete sulle tempistiche di accoglimento delle richieste di sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti, potendosi così generare situazioni di incertezza e possibili ambiguità procedurali. La condotta in questione – considerata nella sua globalità – avrebbe potuto, dunque, indurre le microimprese interessate ad adottare scelte commerciali che altrimenti non avrebbero preso, non consentendo loro di valutare consapevolmente soluzioni alternative alla sospensione delle rate.