1. La norma
L’art. 56 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), prevede al comma 2, lettere b) e c), a richiesta dei soggetti finanziati rientranti nel perimetro fissato dal comma 4[1], che:
– per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
– per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità.
Nella nozione di elementi accessori ai finanziamenti menzionati dal citato art. 56 rientrano le garanzie reali e personali che assistono il credito[2] (come risulta ad esempio dall’art. 1263 c.c.). Occorre allora determinare quale sia l’effetto della norma sulle garanzie e quale significato abbia la disposizione relativa alla proroga/dilazione senza alcuna formalità.
2. Proroga delle garanzie
Al fine di determinare il perimetro applicativo della norma bisogna distinguere tra varie ipotesi.
Per le garanzie personali concesse da terzi (es. fideiussioni; polizze fideiussorie; e simili) la modifica del contratto di finanziamento garantito ben può riverberarsi automaticamente sul rapporto contrattuale di garanzia. L’efficacia temporale della garanzia è anch’essa prorogata senza necessità del consenso del terzo garante, in quanto si è in presenza di una modifica del finanziamento che non importano novazione ex art. 1231 c.c.
Anche la maggior parte delle garanzie reali viene automaticamente prorogata: un pegno bancario o un contratto di garanzia finanziaria si trovano dilazionati in parallelo con il finanziamento; identica soluzione vale per i privilegi legali (es. art. 2762 c.c. per il finanziamento dell’acquisto di macchinari). Nuovamente non occorre il consenso dell’eventuale terzo datore. Questa soluzione opera anche per le garanzie reali soggette a formalità pubblicitarie, per le quali la legge non preveda un autonomo termine di efficacia relativo alla formalità. Cioè la garanzia assiste il credito fino alla sua scadenza e quindi la proroga della durata non richiede – già per diritto comune – alcuna formalità pubblicitaria. Il terzo interessato all’acquisto di un bene gravato deve accertarsi dell’intervenuta estinzione del credito garantito, che risulta nel titolo di concessione della garanzia reale.
Qualora alla garanzia sia apposto un proprio termine, ad esempio identico al termine del credito garantito, l’art. 56 proroga entrambe le scadenze.
Pertanto:
- l’ipoteca navale e aeronautica, che per legge si estingue decorsi due anni dalla scadenza dell’obbligazione garantita (artt. 577 e 1037 cod. nav.)[3], segue la durata del credito garantito come prorogato in base al citato art. 56;
- anche la durata del privilegio su beni dell’impresa concesso in forza dell’art. 46 TUB e trascritto nei registri tenuti presso le cancellerie dei tribunali segue il termine dell’obbligazione garantita, come prorogata[4], al pari del privilegio concesso in forza dell’art. 186 Codice Appalti e reso pubblico nei medesimi registri[5];
- parimenti la garanzia su marchi e brevetti trascritta nel Registro Italiano Marchi e Brevetti a sensi degli artt. 137 e 140 Cod. prop. int.[6] continua ad avere efficacia sino all’estinzione del finanziamento prorogato;
- il pegno apposto su azioni di società per azioni e quello concesso su quote di società a responsabilità limitata, ancorché iscritto nel registro delle imprese, restano efficaci sino all’estinzione del credito garantito, come prorogato.
3. Garanzie non prorogabili
Quando però la legge riconduce alla garanzia soggetta a formalità pubblicitaria un autonomo termine di efficacia, la questione appare differente.
Ciò accade principalmente per l’iscrizione dell’ipoteca immobiliare che ha efficacia ventennale (art. 2847 c.c.), potendo il creditore, prima della scadenza, curare la rinnovazione per conservare la garanzia. Il decorso del ventennio costituisce un’autonoma causa di estinzione della garanzia (art. 2878, n. 2, c.c.) indipendente dalle vicende del credito garantito e suscettibile di verificarsi anche se il credito non è ancora estinto[7].
In queste ipotesi la proroga della garanzia senza alcuna formalità non può incidere sul separato regime temporale che la legge collega alla formalità dell’iscrizione nei pubblici registri. Se ad esempio il ventennio di un’ipoteca iscritta a garanzia di un finanziamento prorogato in forza del citato art. 56 scade durante la proroga, l’estinzione si produce comunque, salva la rinnovazione. Non è possibile rinvenire nel citato art. 56 una proroga automatica della durata della formalità sino al 30 settembre 2020, né una sospensione del termine di prescrizione ventennale durante la proroga (così da far durare l’iscrizione venti anni più il periodo di sospensione).
Infatti il termine di efficacia ventennale dell’iscrizione opera sul piano della formalità pubblicitaria e non sul piano sostanziale del diritto reale di garanzia: quel termine costituisce un elemento fondamentale del sistema di pubblicità legale che tutela i terzi e il mercato immobiliare. Il soggetto che esegue le visure ipotecarie trova l’indicazione del credito garantito (riportato nella nota di iscrizione: art. 2839 c.c.), ma non ha l’onere di verificare se per quel credito l’efficacia della formalità di iscrizione è stata prorogata per l’intervenuta sospensione dei termini del credito garantito. Il termine ventennale della prelazione ipotecaria deve conferire certezza al mercato e pertanto non è mai stato considerato soggetto a sospensioni o interruzioni[8].
Pertanto:
- la durata ventennale dell’iscrizione ipotecaria (art. 2847 c.c., richiamato nel sistema tavolare dall’art. 10 del r.d. 28 marzo 1929, n. 499) non viene prorogata o sospesa dall’art. 56;
- parimenti la durata quinquennale dell’ipoteca su autoveicoli, iscritta nel Pubblico Registro Automobilistico e rinnovabile una sola volta per accordo delle parti (art. 2, comma 5, del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436), non viene prorogata o sospesa.
4. Crediti rappresentati da cambiali
Una questione differente si presenta per la scadenza dei titoli di credito che eventualmente incorporano il credito prorogato. L’art. 56 consente la proroga dei finanziamenti rateali (non anche dei prestiti non rateali) anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie.
Occorre distinguere a seconda della natura del titolo di credito.
A) In generale bisogna ritenere che la proroga del finanziamento, per il quale siano state emesse cambiali, non può prorogare la scadenza delle cambiali stesse. La proroga attiene al credito causale sottostante, non al credito cartolare, perché quest’ultimo ha natura letterale e astratta e la modifica del rapporto causale non si estende ad esso[9]. La cambiale è idonea a circolare separatamente dal credito e il terzo giratario è legittimato a fare affidamento sul testo del titolo, incluso il termine di pagamento che vi è riportato. Se le cambiali sono ancora in possesso del finanziatore si può procedere all’emissione di cambiali di rinnovo; però anche senza rinnovo il debitore può opporre al creditore l’eccezione personale fondata sulla proroga del credito causale, perché tra emittente e primo prenditore non opera l’astrazione cambiaria[10]. Se invece le cambiali sono state trasferite a un giratario si crea una discrasia tra il termine del rapporto causale prorogato ex art. 56 e il termine del rapporto cartolare originario: il che impedisce al debitore di giovarsi della sospensione disposta dalla legge verso il giratario.
Pertanto:
- la scadenza delle obbligazioni e dei titoli similari emessi a sensi dell’art. 46, comma 1 bis, TUB e garantiti dal privilegio su beni dell’impresa, destinati a sottoscrizione e circolazione presso investitori qualificati, non viene prorogata ex art. 56;
- la scadenza (massimo di cinque anni) delle cambiali emesse per i finanziamenti della c.d. Legge Sabatini (legge 28 novembre 1965, n. 1329) parimenti non viene prorogata;
- la scadenza delle cambiali assistite da ipoteca (art. 2831 c.c.), idonee a circolare mediante girata[11], non viene prorogata.
B) Per le cambiali agrarie la situazione è diversa, in quanto per esse non operano pienamente la letteralità e l’astrattezza cambiarie[12]. Come noto, le cambiali agrarie menzionano il rapporto sottostante: per l’art 43 TUB devono “indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell’iniziativa finanziata”. Allora la proroga prevista dall’art. 56 citato opera congiuntamente sul credito sottostante e sul credito cartolare risultante dalle cambiali agrarie, dovendo il terzo giratario verificare il rapporto sottostante. Quindi la proroga può operare sia per i finanziamenti rateali (lettera c della norma) sia per quelli non rateali (lettera b), pur mancando per questi ultimi un richiamo espresso nell’art. 56.
Le stesse conclusioni valgono per il credito peschereccio, qualora siano emesse le cambiali pesca che per l’art. 43 TUB sono equiparate alle cambiali agrarie e ne condividono la limitazione di letteralità e astrazione.
Qualora poi la cambiale agraria o pesca sia garantita da ipoteca immobiliare (art. 44, comma 5, TUB, che richiama le disposizioni del credito fondiario) la scadenza cartolare viene prorogata, ma non la durata dell’iscrizione ipotecaria, per le ragioni sopra esposte.
[1] Si tratta delle microimprese e delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia: sono inclusi anche i professionisti con partita iva.
[2] In tal senso la Circ. ABI 24 marzo 2020, prot. UCR/000593.
[3] Di conseguenza per l’ipoteca navale non è prevista la rinnovazione: cfr. VOLLI, Ipoteca navale, in Noviss. Dig. it., IX, Torino, 1963, 162; RIGHETTI, Ipoteca navale ed aeronautica, in Digesto comm., VII, Torino, 1992, 556; BOCCHESE, L’ipoteca navale, in AA.VV., Trattato breve di diritto marittimo, coord. Da Antonini, Milano, 2010, 291.
[4] Cfr. in generale FALCONE, Art. 46, in A.V., Commento al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, a cura di Costa, Torino, 2013, 437 ss.; CHIANALE, Le garanzie reali, in Tratt. dir. priv., dir. da Iudica e Zatti, Milano, 2019, 509 ss.
[5] Cfr. ancora CHIANALE, op. cit., 525.
[6] Cfr. PIEPOLI, Autonomia privata e garanzie reali sulla proprietà industriale, in Contr. e imp., 2009, 627 ss. E.C. ZACCARIA, Diritti di proprietà intellettuale e finanziamento alle imprese: le garanzie reali sulla proprietà industriale, in Riv. dir. privato, 2013, 411.
[7] Per tutti rinvio a CHIANALE, L’ipoteca, 3° ed., Torino, 2017, 373 ss. e 469 ss.
[8] Cfr. GORLA e ZANELLI, Del pegno. Delle ipoteche, 4ª ed., in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1992, 375 s.; RAVAZZONI, Le ipoteche, in Tratt. Schlesinger, Milano, 2006, 364 ss.
[9] Per tutti v. MARTORANO, Titoli di credito, in Tratt. Cicu Messineo, Milano, 2002, 70 ss.
[10] Ancora v. MARTORANO, op. cit., 136.
[11] Cfr. CHIANALE, op. cit., 124 ss.
[12] Cfr. TORDIGLIONE, La cambiale agraria e la cambiale pesca, in A.V., I titoli di credito, a cura di Laurini, Milano, 2009, 329 ss.; FALCONE, Artt. 43-44-45, in Commento, cit., 425 ss.