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Attualità

Decreto Cura Italia: norme in materia di svolgimento delle assemblee e impatti sugli intermediari

18 Marzo 2020

Matteo Catenacci, Fivelex Studio Legale

Di cosa si parla in questo articolo

In data 17 marzo 2020 è entrato in vigore il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

L’art. 106 del decreto-legge contiene specifiche norme in materia di svolgimento delle assemblee di società.

Il comma 1 dispone che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, comma 2, e 2478-bis, del Codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria possa essere convocata (in prima convocazione) entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Come noto, le norme codicistiche richiamate riguardano l’obbligo – rispettivamente per le S.p.a. che adottano il modello tradizionale e per le S.r.l. – che l’assemblea ordinaria sia convocata (almeno una volta l’anno), entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale e che il maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, debba essere previsto nello, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.

Come interpretato da Assonime, l’utilizzo del termine più ampio è una mera facoltà della società e non deve essere motivato.

Il comma 2 dispone che con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie:

  • le S.p.a.;
  • le S.a.p.a.;
  • le S.r.l.;
  • le società cooperative;
  • le mutue assicuratrici;

possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, comma 4 (relativo alle società per azioni), 2479-bis, comma 4 (relativo alle società a responsabilità limitata), e 2538, comma 6 (relativo alle imprese cooperative e mutue assicuratrici), del Codice civile. L’ultima parte della norma prevede la deroga in ogni caso alla necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio: tale disposizione risulta in linea con la recente massima n. 187 – 11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano, in cui è altresì precisato che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l’accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio). Utile peraltro qui richiamare l’ulteriore passaggio della massima, in cui si specifica che la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) deve intendersi di regola funzionale alla formazione contestuale del verbale dell’assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario e che tuttavia ciò non impedisce lo svolgimento della riunione assembleare con l’intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.

Il comma 3 prevede che le S.r.l. possano, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479, comma 4, del Codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Come indicato anche da Assonime, ciò significa che le S.r.l., in alternativa alla deliberazione assembleare, possono decidere di utilizzare la consultazione scritta o il consenso espresso scritto, e ciò anche quando (a) non sia previsto nell’atto costitutivo, ovvero (b) la decisione assembleare riguardi modificazioni dell’atto costitutivo o la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci o perdite del capitale superiore a 1/3, ovvero (c) quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale.

Nel comma 4 sono previste regole applicabili alle S.p.A. quotate, le quali:

  • possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’art. 135-undecies del TUF, anche ove lo statuto disponga diversamente;
  • possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il già menzionato rappresentante, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF (in deroga all’art. 135-undecies, comma 4).

Secondo l’interpretazione resa da Assonime, le disposizioni appena richiamate possono applicarsi anche alle assemblee degli obbligazionisti per società con obbligazioni quotate, ai sensi dell’art. 2415, comma 3, del Codice civile.

Il comma 5 inoltre prevede che il comma 4 si applichi anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Il comma 6 prevede che le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all’art. 150-bis, comma 2-bis, del TUB, all’art. 135-duodecies del TUF e all’art. 2539, comma 1, del Codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’art. 135-undecies del TUF sopra menzionato. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato. Non si applica l’art. 135-undecies, comma 5, del TUF. Il termine per il conferimento della delega di cui all’art. 135-undecies, comma 1, del TUF, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.

Alla luce di quanto sopra, con specifico riferimento ai principali intermediari bancari, finanziari e assicurativi, è possibile concludere che:

  • le banche (ivi incluse le società capogruppo di gruppo bancario cooperativo), le SIM, le SGR, le SICAV, le SICAF, le società fiduciarie iscritte nell’albo ex art. 106 del TUB, le imprese di riassicurazione nonché, se costituiti in forma di S.p.a. (o di S.a.p.a., laddove previsto), gli IMEL, gli istituti di pagamento, i mediatori creditizi, i gestori di portali per la raccolta di capitali per PMI e imprese sociali, gli intermediari iscritti nell’albo ex art. 106 del TUB (ivi inclusi i soggetti eroganti microcredito, i confidi e gli altri soggetti di cui all’art. 112 del TUB), le società di consulenza finanziaria ex art. 18-ter del TUF e le imprese di assicurazione che intendano convocare le assemblee entro il 31 luglio 2020 (o altra data prevista dall’art. 106, comma 7, del decreo-legge) potranno avvalersi delle esenzioni in materia di svolgimento delle assemblee previste nei commi 1 e 2 dell’art. 106 nonché di quelle previste dai commi 4 (se quotate) e 5 (se ammesse alla negoziazione su MTF o con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante);
  • le altre società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, gli intermediari iscritti nell’albo ex art. 106 del TUB (ivi inclusi i soggetti eroganti microcredito, i confidi e gli altri soggetti di cui all’art. 112 del TUB), gli IMEL, gli istituti di pagamento, i mediatori creditizi e i gestori di portali per la raccolta di capitali per PMI e imprese sociali, se costituiti in forma di S.r.l., potranno avvalersi delle esenzioni previste nei commi 1, 2 e 3;
  • gli intermediari iscritti nell’albo ex art. 106 del TUB (ivi inclusi i soggetti eroganti microcredito, i confidi e gli altri soggetti di cui all’art. 112 del TUB), gli IMEL, gli istituti di pagamento, i mediatori creditizi e i gestori di portali per la raccolta di capitali per PMI e imprese sociali, se costituiti in forma di società cooperativa, nonché le banche popolari o di credito cooperativo, le imprese di assicurazione, se costituite in forma di cooperativa, e le mutue assicuratrici potranno avvalersi delle esenzioni previste nei commi 2 e 6.

Il comma 7 prevede che tutte le disposizioni contenute nell’art. 106 del decreto-legge si applichino alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19.

Infine, il comma 8 dispone che per le società a controllo pubblico (vale a dire società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo), l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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