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Decreto di omologa del concordato preventivo: la disciplina dell’imposta di registro secondo l’Agenzia delle Entrate

28 Marzo 2012

Con Risoluzione n. 27/E del 26 marzo 2012 l’Agenzia delle Entrate ha fornito il proprio orientamento circa la disciplina applicabile, ai fini dell’imposta di registro, al decreto di omologa del concordato preventivo emesso da un Tribunale fallimentare.

La disciplina normativa di riferimento va individuata nell’articolo 8 Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro, approvata con DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), recante il trattamento fiscale degli atti giudiziari.

Nel rispondere al quesito posto, l’Agenzia delle Entrate richiama l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione (sentenze 7 maggio 2007, n. 10352 e 7 settembre 2010, n. 19141), il quale, valorizzando una interpretazione di carattere nominalistico della disposizione di cui all’articolo 8 della Tariffa allegata al TUR, afferma la riconducibilità del decreto di omologa del concordato preventivo con garanzia (nonché del concordato con cessione dei beni) alla previsione recata dalla lettera g) dell’articolo 8, che dispone l’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di 168 euro per gli atti giudiziari “di omologazione”.

Facendo proprio l’orientamento espresso dalla Corte, l’Agenzia delle Entrate conclude nel senso che i decreti di omologazione dei concordati con garanzia, così come quelli aventi ad oggetto i concordati con cessione dei beni, devono essere assoggettati ad imposta di registro in misura fissa, in quanto annoverabili tra gli atti di cui alla lettera g) dell’articolo 8 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, relativa agli “atti di omologazione”.

A diverse conclusioni l’Agenzia delle Entrate giunge con riferimento all’ipotesi di concordato con trasferimento dei beni al terzo assuntore, nel qual caso il decreto di omologa del concordato che dispone la cessione dei beni al terzo assuntore assume natura traslativa.

In questo caso, il decreto di omologa di un concordato con cessione di beni all’assuntore, quale atto traslativo della proprietà dei beni, deve essere ricondotto all’ambito applicativo della disposizione recata dall’articolo 8, lettera a), della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, che prevede l’applicazione dell’imposta di registro con le stesse aliquote previste per i corrispondenti atti, per i provvedimenti giudiziari “recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti”.

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