Il Consiglio dei ministri riunitosi il 15 Giugno 2013 ha approvato un decreto legge recante misure urgenti in materia di crescita (c.d. “Decreto Fare”).
Il provvedimento ha come obbiettivo quello di: semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese, nonché di abbreviare la durata dei procedimenti civili, riducendo l’alto livello del contenzioso civile e promuovendo il ricorso a procedure extragiudiziali; sostenere il flusso del credito alle attività produttive anche diversificando e migliorando l’accesso ai finanziamenti; intensificare gli sforzi per scongiurare l’abbandono scolastico e migliorare qualità e risultati della scuola; proseguire la liberalizzazione nel settore dei servizi e migliorare la capacità infrastrutturale, incluso nel settore dei trasporti.
Per quanto attiene la giustizia civile, che qui maggiormente interessa, il Decreto Fare prevede una serie di misure volte a (si riprende espressamente il testo del comunicato del Governo):
Incidere sui tempi della giustizia civile e migliorarne l’efficienza.
A tal fine si prevede:
- il ripristino – per diminuire il numero dei procedimenti giudiziari in entrata – della mediazione obbligatoria per numerose tipologie di cause, con l’esclusione (richiesta dall’avvocatura) delle controversie per danni da circolazione stradale, il netto contenimento dei costi per la mediazione e l’adeguato coinvolgimento della classe forense;
- l’istituzione di stage di formazione presso gli uffici giudiziari dei tribunali. I giovani laureati in Giurisprudenza più meritevoli (valutati in funzione della media degli esami fondamentali e dalla media di laurea) potranno completare la predetta formazione presso i predetti uffici giudiziari, che si potranno avvalere del loro qualificato contributo;
- l’istituzione di un contingente di 400 giudici non togati per lo smaltimento del contenzioso pendente presso le Corti di Appello;
- l’istituzione della figura di assistentedi studio presso la Corte di cassazione: 30 magistrati ordinari già in ruolo potranno essere assegnati dal CSM alle sezioni civili della Corte di Cassazione, per conseguire un aumento della produttività del settore, contrastando l’attuale tendenza ad un aumento delle pendenze (nel 2012 sono risultati quasi 100.000 processi pendenti);
- la possibilità – nell’ambito dei processi di divisione di beni in comproprietà (notoriamente lunghi) – di attribuire la delega a un notaio nominato dal giudice delle operazioni di divisione, quando ci sia accordo tra i comproprietari sulla necessità di divisione del bene.
Contribuire a ricostituire un ambiente d’impresa accogliente per gli investitori nazionali e internazionali fondato sulla certezza del credito.
A tal fine si prevede:
- la concentrazione esclusiva presso i Tribunali e le Corti di appello di Milano, Roma e Napoli delle cause che coinvolgono gli investitori esteri (senza sedi stabili in Italia) con lo scopo di garantire una maggiore prevedibilità delle decisioni e ridotti costi logicistici;
- la revisione del cosiddetto concordato in bianco. Lo strumento è stato introdotto nel 2012 per consentire all’impresa in crisi di evitare il fallimento e di salvare il patrimonio dalle aggressioni dei creditori con la massima tempestività (depositando cioè al tribunale una domanda non accompagnata dalla proposta relativa alle somme che si intendono pagare ai creditori). Per impedire condotte abusive di questo strumento (cioè domande dirette soltanto a rinviare il momento del fallimento, quando lo stesso non è evitabile) emerse dai primi rilievi statistici, si dispone che l’impresa non potrà più limitarsi alla semplice domanda iniziale in bianco, ma dovrà depositare, a fini di verifica, l’elenco dei suoi creditori (e quindi anche dei suoi debiti). Il Tribunale potrà, inoltre, nominare un commissario giudiziale, che controllerà se l’impresa in crisi si sta effettivamente attivando per predisporre una compiuta proposta di pagamento ai creditori. In presenza di atti in frode ai creditori, il Tribunale potrà chiudere la procedura;
- nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la previsione che il giudice quando è presentata opposizione a decreto ingiuntivo debba fissare la prima udienza non oltre 30 giorni e, in quella sede, decidere sulla provvisoria esecuzione.