Con Ordinanza del 23 giugno 2015, il Tribunale di Milano ha affermato che non deve essere concessa la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo per l’intera somma richiesta qualora, dalla documentazione in atti, emerga la possibilità che, sul conto corrente oggetto di pretesa monitoria, siano stato addebitate delle rate di mutuo in costanza di saldo passivo del conto corrente medesimo.
Nel caso di specie, in effetti, la Banca addebitava le rate del finanziamento su un conto corrente privo di provvista, così generando uno sconfinamento. Le rate medesime, di conseguenza, venivano gravate – non da interessi di mora, ma – dal tasso di interesse di extrafido del conto corrente e, addirittura, dalla commissione di massimo scoperto. Tali oneri (che, nella sostanza, costituiscono una mora) erano poi oggetto, in violazione del divieto di capitalizzazione di interessi di mora, di capitalizzazione trimestrale.