Con diverse sentenze del 17 maggio 2022 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affrontato, nell’ambito del dibattito sul “giudicato implicito“, il tema della contestazione in sede esecutiva del carattere abusivo della clausola del titolo esecutivo da cui è scaturito il decreto ingiuntivo non opposto, con particolare riferimento al tema del giudicato implicito.
In particolare, alla Corte è stato chiesto di definire se i principi processuali nazionali, quali nel caso di specie l’autorità di cosa giudicata, possano limitare il potere di controllo del giudice circa il carattere abusivo delle clausole del contratto.
Nel rispondere negativamente, la Corte UE (C-693/19 e C-831/19) ritiene che la normativa europea osta ad una normativa nazionale che, in caso di decreto ingiuntivo non opposto, preclude al giudice dell’esecuzione di valutare l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto che ne è alla base, e conseguentemente la loro validità, sul presupposto che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto copre implicitamente la validità delle stesse clausole.
Non rileva a contrario, precisa altresì la Corte UE, la mancata conoscenza, da parte del debitore, della sua qualifica di «consumatore» alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo.
Tale orientamento supera quello della giurisprudenza italiana della Cassazione, secondo cui il decreto ingiuntivo non opposto acquisisce autorità di cosa giudicata non solo rispetto al credito azionato, ma anche rispetto al titolo.
Seguendo tale orientamento al decreto ingiuntivo non opposto è stato quindi applicato il principio del «giudicato implicito», il quale ritiene che il giudice, nel pronunciarsi su una determinata questione, abbia risolto anche le altre preliminari.
Il Tribunale di Milano, con due distinte provvedimento, ha quindi rinviato la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Nel discostarsi dall’orientamento della giurisprudenza italiana, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è quindi pronunciata in favore del superamento del giudicato implicito formatosi nei confronti del consumatore.
La Corte di è pronunciata con diverse sentenze su domande di pronuncia pregiudiziale presentate da giudici spagnoli, italiani e da un giudice rumeno.
In allegato, oltre alla sentenza sul caso italiano da cui è ripreso il principio sopra esposto, si riportano le altre sentenze.