Con sentenza n. 818 del 20 gennaio 2015 la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui, chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo sulla base di titoli cambiari, nel successivo giudizio di opposizione è inibito al ricorrente invocare, a fondamento della propria pretesa, l’esistenza d’un rapporto causale diverso ed ulteriore rispetto a quello descritto nel ricorso monitorio.
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