Con Messaggio n. 2512 del 04 luglio 2023 l’INPS ha fornito chiarimenti sulle novità in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale introdotte dal decreto Lavoro nel contesto della Cassa integrazione straordinaria (CIGS).
Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” (c.d. decreto Lavoro), è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. L’articolo 30 del decreto Lavoro, in deroga alla disciplina ordinaria, prevede per il biennio 2022-2023 la possibilità di autorizzare un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria (CIGS) in continuità con il precedente periodo autorizzato.
Tale misura si rivolge alle aziende, anche in stato di liquidazione, che siano già state destinatarie di un precedente decreto di ammissione alla cassa integrazione straordinaria e che, per motivi non imputabili al datore di lavoro, non hanno completato i piani di riorganizzazione e ristrutturazione industriale, di cui all’autorizzazione precedente.
Tale trattamento straordinario va a tutelare i livelli occupazionali delle aziende interessate, garantendo altresì una tutela del reddito per i lavoratori coinvolti, nella prospettiva di una definita riconversione dei siti industriali e una ripresa dell’attività lavorativa.
Con il presente messaggio l’INPS chiarisce i contenuti dell’articolo 30 del decreto Lavoro fornendo istruzioni per la corretta gestione del conseguente trattamento straordinario di integrazione salariale.