Il Decreto sulle liberalizzazioni verrà discusso nel Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012. Di seguito si pubblica il testo della bozza aggiornata del provvedimento del Governo Monti in tema di concorrenza, semplificazione e mercato unico.
CAPO I
NORME GENERALI SULLE LIBERALIZZAZIONI
Art. 1
(Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese)
1. In attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall’articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell’Unione europea, sono abrogate secondo le previsioni del presente articolo:
a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’amministrazione comunque denominati per l’avvio di un’attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;
b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonchè le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l’avvio di nuove attività economiche o l’ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l’offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.
2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari 817/01/2012 ora 21.07 opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all’articolo 34 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l’atto preventivo di assenso dell’amministrazione, e disciplinare i requisiti per l’esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l’esercizio dei poteri di controllo dell’amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.
4. Le Regioni, le Provincie ed i Comuni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione. Il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le Regioni ad autonomia speciale e le Provincie di Trento e Bolzano procedono all’adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti.
5. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i servizi finanziari come definiti dall’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall’art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/ 123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.
Art. 2
(Semplificazione e liberalizzazione di alcune modalità di promozione commerciale)
1. Le vendite abbinate promozionali di prodotti di diverse tipologie sono ammesse a condizione che siano realizzate nel rispetto delle disposizioni relative ai requisiti necessari per la vendita dei singoli prodotti e fornendo ai consumatori informazioni anche relativamente al peso ed al prezzo unitario dei singoli prodotti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti di natura non regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate appropriate modalità semplificate di informazione ai consumatori.
Art. 3
(Riduzione degli oneri di accesso ai piani di rateazione dei debiti tributari)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All’articolo 19:
1) al comma 1-bis è soppresso l’ultimo periodo;
2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
“1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno”;
3) al comma 3, le parole “della prima rata o, successivamente, di due rate” sono sostituite dalle seguenti: “di due rate consecutive”
b) All’articolo 77, al comma 1 è aggiunto il seguente periodo:
“Ove sia stata concessa la dilazione del pagamento ai sensi dell’articolo 19, l’agente della riscossione può procedere all’iscrizione dell’ipoteca nei soli casi di cui al comma 3 del medesimo articolo 19”.
2. I piani di rateazione a rata costante, già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono soggetti a modificazioni, salvo il caso di proroga ai sensi dell’art. 19, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 2973, n. 602.
Art. 4
(Accesso dei giovani alla costituzione di Società a responsabilità limitata)
1. Dopo l’art. 2463 del Codice civile, è inserito il seguente articolo 2463-bis:
“1. Una “società semplificata a responsabilità limitata” può essere costituita da una o più persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
2. I requisiti soggettivi dei soci devono sussistere alla data di costituzione e permanere per tutta la durata della società.
3. Il socio che perda i requisiti di cui al primo comma, è escluso di diritto dalla società ex art. 2473 bis del Codice civile, salva la possibilità di trasformare la società in altra società di capitali secondo le norme del Codice civile.
4. Il socio assente o dissenziente alla delibera di cui al comma precedente ha diritto di recesso nei 15 giorni successivi alla delibera di trasformazione.
5. La società deve costituirsi con un capitale minimo di 1 euro, interamente versato alla data della costituzione. I conferimenti possono essere effettuati soltanto in denaro.
6. Per la costituzione e le eventuali successive modifiche dell’atto costitutivo della società di cui al presente articolo non è richiesto l’atto pubblico, essendo sufficiente una comunicazione unica telematica al registro delle imprese, esente da diritti di bollo e di segreteria, nella quale sia dichiarato il possesso dei requisiti d’età, l’ammontare del capitale versato e gli ulteriori requisiti di cui all’art. 2463.
7. Nella denominazione sociale deve apparire chiaramente la denominazione “Società semplificata a responsabilità limitata”.
8. Salvo quanto previsto dal presente articolo, trovano applicazione alla società semplificata a responsabilità limitata le disposizioni di cui agli articoli 2462 e ss. in quanto compatibili.”
Art. 5
(Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali)
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell’articolo 120, comma 2, della Costituzione, assicura il rispetto delle normativa dell’Unione europea e la tutela dell’unità giuridica e dell’unità economica, svolgendo le seguenti funzioni:
a) monitora la normativa regionale e locale e individua, anche su segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le disposizioni contrastanti con la tutela o la promozione della concorrenza;
b) assegna all’ente interessato un congruo termine per rimuovere i limiti alla concorrenza;
c) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), propone al Consiglio dei Ministri l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 d) supporta gli enti locali nel monitoraggio e nelle procedure di dismissione delle loro partecipazioni societarie nei servizi pubblici locali;
3. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, la Presidenza del Consiglio può formulare richieste di informazioni a privati e enti pubblici.
CAPO II
TUTELA DEI CONSUMATORI
Art. 6
(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 dopo l’articolo 37 è aggiunto il seguente
“Art. 37 bis – (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)
1. La Presidenza del Consiglio è competente ad accertare, in accordo con i competenti uffici del Ministero dello Sviluppo Economico, d’ufficio o su denuncia dei consumatori interessati, ai soli fini di cui ai commi successivi, la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari.
2. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sul sito dell’operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all’esigenza di informare compiutamente i consumatori.
3. Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente la Presidenza del Consiglio in merito alle vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello, non possono essere successivamente valutate dalla Presidenza del Consiglio per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori.
4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti della Presidenza del Consiglio, adottati in applicazione del presente articolo, è competente il giudice amministrativo. E’ fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno. I funzionari e i dipendenti della Presidenza del Consiglio nell’esercizio della competenza prevista dal presente articolo rispondono solo per dolo e colpa grave”.
Art. 7
(Estensione del campo di applicazione delle azioni di classe)
All’articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
– alla lettera a), la parola “identica” è sostituita dalla parola “omogenea”;
– la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) i diritti spettanti ai consumatori finali di un prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;”
– alla lettera c) è soppressa la parola “identici”.
b) al comma 3:
– le parole: “senza ministero del difensore” sono sostituite dalle seguenti: “anche senza il ministero del difensore”;
– al terzo periodo, le parole: “contenente, oltre all’elezione di domicilio, l’indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l’attore” sono sostituite dalle seguenti: “allegante l’omogeneità della fattispecie ed il rinvio agli elementi costitutivi del diritto fatti valere nell’atto introduttivo dall’attore principale, è depositato in cancelleria, anche tramite l’attore”;
– è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni.”
c) al comma 6:
– il primo periodo è sostituito dal seguente: “All’esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull’ammissibilità della domanda, ferma restando l’ammissibilità delle posizioni identiche, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un giudizio davanti al giudice amministrativo”;
– al secondo periodo, sono soppresse le parole: “quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interesse” e le parole “l’identità dei diritti individuali” sono sostituite dalle seguenti:
“l’omogeneità dei diritti”;
d) al comma 9, lettera a), la parola “individuali” è sostituita dalla seguente: “omogenei”;
e) al comma 12, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “In quest’ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo verbale dell’accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo.
Scaduto il termine senza che l’accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti.”.
Art. 8
(Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive)
1. All’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, dopo la lettera d) inserire la seguente: “d-bis) <<microimprese>>: entità, società di persone o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica esercitano un’attività economica artigianale e altre attività a titolo individuale o familiare.”;
2. All’articolo 19, comma 1, dopo le parole: “relativa a un prodotto” sono aggiunte, infine, le seguenti: “, nonché alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa illecita è assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n.145.”.
Art. 9
(Contenuto delle carte di servizio)
1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un’infrastruttura necessaria per l’esercizio di attività di impresa o per l’esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell’infrastruttura.
2. Le Autorità indipendenti di regolazione e ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti di cui al comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie che le imprese che gestiscono il servizio o l’infrastruttura definiscono autonomamente.
CAPO III
SERVIZI PROFESSIONALI
Art. 10
(Disposizioni sulle tariffe professionali)
1. Sono abrogate tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime, comprese quelle di cui al capo V, titolo III, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
2. Al primo comma dell’articolo 2233 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole “le tariffe o” sono soppresse;
b) le parole “sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene.” sono sostituite dalle seguenti “secondo equità.” .
3. Al primo comma dell’articolo 636 del codice procedura civile, le parole da “e corredata da” fino a “in base a tariffe obbligatorie” sono soppresse.
4. Alla legge 16 febbraio 1913, n.89 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell’articolo 74 è soppresso;
b) all’articolo 79: la parola “379” è sostituita dalla parola “636”; le parole da “al pretore” fino a “competenza per valore” sono sostituite dalle seguenti: “al giudice competente che decide ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile”; l’ultimo periodo è soppresso.
Art. 11
(Obbligo di comunicazione del preventivo)
1. Tutti i professionisti concordano in forma scritta con il cliente il preventivo per la prestazione richiesta. La redazione del preventivo è un obbligo deontologico e l’inottemperanza costituisce illecito disciplinare.
2. Nell’atto di determinazione del preventivo il professionista indica l’esistenza di una copertura assicurativa, se stipulata, per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, la sua durata e il suo massimale.
3. Il presente articolo non si applica all’esercizio delle professioni reso nell’ambito del servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione con lo stesso.
4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge i codici deontologici si adeguano alle previsioni del presente articolo.
Art. 12
(Accesso dei giovani all’esercizio delle professioni)
1. All’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n.168, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
“3 bis. Le università possono prevedere nei rispettivi statuti e regolamenti che il tirocinio ovvero la pratica, finalizzati all’iscrizione negli albi professionali, siano svolti nell’ultimo biennio di studi per il conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale; il tirocinio ovvero la pratica così svolti sono equiparati a ogni effetto di legge a quelli previsti nelle singole leggi professionali per l’iscrizione negli albi. Sono esclusi dalla presente disposizione i tirocini per l’esercizio delle professioni mediche o sanitarie.
Resta ferma la durata massima dei tirocini prevista dall’articolo 33, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.
Art. 13
(Estensione ai liberi professionisti della possibilità partecipare al patrimonio dei confidi)
1. All’articolo 39, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: “le piccole e medie imprese socie” inserire le parole: “e i liberi professionisti soci”.
Art. 14
(Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e disciplina della somministrazione dei farmaci generici)
1 Il secondo e il terzo comma dell’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti:
“Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3000 abitanti.
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l’apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore a 500 abitanti; nei comuni fino a 9.000 abitanti, l’ulteriore farmacia può essere autorizzata soltanto qualora la popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1500 abitanti”.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie, in attuazione della previsione di cui al comma 1.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro i successivi 30 giorni le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle per le quali sia stata già espletata la procedura concorsuale, nel rispetto delle previsioni del comma 5 e riservando la partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di farmacia e ai titolari di farmacia rurale sussidiata. L’adozione dei provvedimenti previsti dai precedenti periodi del presente comma costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da parte del comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l’unità sanitaria locale e l’ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, possono istituire ulteriori farmacie:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1500 metri.
4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 3 sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.
5. Ai concorsi per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche i laureati in farmacia in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso la titolarità della sede farmaceutica assegnata è condizionata nel tempo alla sua gestione associata da parte degli stessi vincitori su basi paritarie, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità. L’attività svolta dai laureati in farmacia negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è un titolo che non può essere valutato in misura non inferiore al settanta per cento rispetto all’attività lavorativa svolta nelle farmacie.
6. Le farmacie possono svolgere la propria attività ed i servizi medici aggiuntivi anche oltre gli orari ed i turni di apertura, e praticare sconti sui prezzi pagati direttamente da tutti i clienti per i farmaci e prodotti venduti, dandone adeguata comunicazione alla clientela.
7. Nelle regioni in cui, alla data del 1° marzo 2013, non sia stato assegnato almeno l’80 per cento delle sedi messe a concorso ai sensi del comma 2, possono essere venduti i medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, anche negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti tecnologici, strutturali e organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell’articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Non rientrano nell’ambito di applicazione del presente comma i medicinali di cui all’articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, i medicinali di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, i farmaci del sistema endocrino e quelli somministrabili per via parenterale.
8. Al comma 9 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, dopo le parole “vengano meno” aggiungere le seguenti “per sei mesi” e dopo la parola “cede” aggiungere la parola “comunque”.
9. Dal momento in cui è immesso in commercio un farmaco generico, il medico, salvo che non sussistano ragioni terapeutiche contrarie nel caso specifico, inserisce in ogni prescrizione medica anche le seguenti parole: “o farmaco equivalente se di minor prezzo” ovvero specifica l’inesistenza del farmaco equivalente.
Art. 15
(Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti)
1. La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti del Ministro della giustizia in data 23 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2011, n. 292, è aumentata di cinquecento posti.
2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, i posti di cui al comma 1 sono distribuiti nei distretti e nei singoli comuni in essi compresi, secondo i parametri di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 6 febbraio 1913, n. 89.
3. Entro il 30 giugno 2012 è bandito un concorso pubblico per la nomina a notaio per 500 posti. Entro il 30 giugno 2013 è bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina a notaio per 500 posti. Entro il 30 giugno 2014 è bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina a notaio per 500 posti. Per gli anni successivi entro il 30 giugno è comunque bandito un concorso per la copertura di tutti i posti che si rendono disponibili.
4. I commi 1 e 2 dell’articolo 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono sostituiti dai seguenti:
“Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell’ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati.
Il notaro può recarsi, per ragione delle sue funzioni e aprire sedi secondarie del suo studio, in tutto il territorio del distretto della Corte d’Appello in cui trovasi la sua sede notarile.”. 5. Il comma 2 dell’articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
“Egli non può esercitarlo fuori del territorio della Corte d’Appello nel cui distretto è ubicata la sua sede.”.
6. Le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall’articolo 39 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti:
“a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per il quale si procede è stato commesso;
b) al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto per il quale si procede è stato commesso. Se l’infrazione è addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera è necessaria in caso di intervento ai sensi dell’articolo 156 bis, comma 5.”.
7. Al comma 1 dell’articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall’articolo 41 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, le parole “di cui all’articolo 153, comma 1, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “in cui il notaio ha sede”.
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
Art. 16
(Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili)
1. A decorrere dal primo trimestre successivo all’entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93, ai valori europei, nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento di gas naturale, esclude dall’aggiornamento una percentuale corrispondente al rapporto tra produzione nazionale di gas e consumi, con riferimento all’anno precedente alla determinazione stessa, nonché introduce progressivamente sulla restante quota, in attesa dell’avvio del mercato del gas naturale di cui all’articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il riferimento, per una percentuale pari almeno alla quota dei volumi contrattuali non gravati da clausole di ritiro minimo da contratti di tipo take or pay, ai prezzi del gas rilevati nei mercati europei individuati ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.130.
Art. 17
(Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese)
1. Le capacità di stoccaggio di gas naturale che si rendono disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico di cui all’articolo 12, comma 11- ter, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, nonché delle nuove modalità di calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri determinati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93, sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, per l’offerta alle imprese di servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri, di rigassificazione con stoccaggio di gas naturale, finalizzati a consentire il loro approvvigionamento diretto di gas naturale dall’estero, secondo criteri di sicurezza degli approvvigionamenti e di politica industriale stabiliti nello stesso decreto.
2. I servizi di cui al comma 1 sono offerti da parte delle imprese di rigassificazione e di trasporto in regime regolato in base a modalità definite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas coerentemente con i criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui al comma 1.
3. Le eventuali ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili non assegnate ai sensi del comma 1, sono assegnate secondo le modalità di cui all’articolo 12, comma 7, lettera a), ultimo periodo, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93.
4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto nel volume di stoccaggio strategico che si rende disponibile a seguito delle rideterminazioni di cui al comma 1, è ceduto dalle imprese di stoccaggio, anche per l’avvio transitorio dei servizi di cui al comma 1, secondo criteri di politica industriale stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce le modalità di offerta dello stesso gas da parte delle imprese di stoccaggio coerentemente con i criteri stabiliti nello stesso decreto ministeriale.
Art. 18
(Disposizioni in materia di separazione proprietaria e potenziamento della capacità di stoccaggio dell’ITO)
1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 1, comma 905, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.
2. All’art. 18, del DLGS 1 giugno 2011, n.93, al comma 2, lettera c) in fine, dopo il punto e virgola, aggiungere i seguenti periodi: “Quando lo sviluppo degli impianti di stoccaggio, deciso dal Gestore dei sistemi di stoccaggio, sia indispensabile per garantire condizioni di sicurezza del sistema e lo sviluppo concorrenziale del mercato, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sentito il Ministero dello Sviluppo economico, può imporre al Gestore di realizzare comunque gli investimenti necessari entro un termine definito, a prescindere dall’approvazione della società controllante;
in questo caso le pertinenti regolazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti” .
Art. 19
(Carve out)
L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, su richiesta dei concessionari delle infrastrutture dell’energia elettrica e del gas naturale identifica e comunica al richiedente, entro novanta giorni dalla richiesta, la remunerazione relativa a specifiche infrastrutture facenti parte degli asset regolati, senza alcun incremento della relativa tariffa.
Art. 20
(Sviluppo di risorse energetiche nazionali strategiche)
1. Al fine di favorire gli investimenti di sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi, garantendo maggiori entrate per lo Stato, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi.
Art 21
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in materia di promozione degli investimenti offshore)
l. L’articolo 6, comma 17, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “Ai fini della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, da svolgersi all’interno delle acque delimitate dal perimetro delle aree protette di cui al Decreto 27 aprile 2010 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e successive modificazioni e integrazioni; nel caso di istituzione di nuova area protetta restano efficaci i titoli abilitativi già rilasciati alla data di inserimento della stessa nell’elenco di cui al decreto 27 aprile 2010 e sue modifiche e integrazioni”.
2. All’articolo 6, comma 17, secondo e quarto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le parole “dodici miglia” sono sostituite con le parole “cinque miglia”.
3. All’articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le parole “linee di base” sono sostituite con le parole “linee di costa”.
4. All’articolo 6, comma 17, sesto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo le parole “stessa data” sono aggiunte le seguenti parole ”in base ai quali possono essere rilasciati i provvedimenti conseguenti o comunque connessi ai titoli stessi, comprese le proroghe e il rilascio delle concessioni conseguenti a un rinvenimento in un permesso di ricerca già rilasciato prima della data di entrata in vigore del presente comma o, in caso lo stesso permesso ricada in una area protetta di nuova istituzione, prima della data di inserimento nell’elenco di cui al decreto 27 aprile 2010 e sue modifiche e integrazioni”.
3. Le attività di cui all’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.
Art. 22
(Semplificazione e liberalizzazione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi)
1. Nel rispetto delle vigenti normative ambientali e di sicurezza e salute dei lavoratori, l’attività di prospezione di idrocarburi è libera nel territorio nazionale e nelle zone del mare territoriale e della piattaforma continentale aperte alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi dalle norme vigenti e nel rispetto dei divieti da esse previsti.
2. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 334 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, individuano con apposito decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aree del territorio nazionale e della zona economica esclusiva all’interno delle quali selezionare i blocchi da assegnare, tramite gara europea, agli operatori aventi adeguate competenze tecniche, organizzative ed economiche, per l’esercizio del diritto di esclusiva delle attività di cui al comma 1, nonché le aree nelle quali tali attività non è permessa.
3. L’individuazione delle aree di cui al comma 2 è soggetta a valutazione ambientale strategica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Le attività di ricerca e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte in seguito a rilascio di un titolo abilitativo unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, di durata non superiore a otto anni, a seguito della quale, in caso di rinvenimento di un giacimento riconosciuto tecnicamente ed economicamente coltivabile da parte del Ministero dello sviluppo economico, segue la fase di sviluppo e produzione, per la durata di vent’anni, prorogabile una o più volte per un periodo di cinque anni, e ripristino finale. In caso di esito negativo delle ricerche, il titolo cessa automaticamente.
5. Il titolo abilitativo unico è accordato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni territoriali dell’Ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse, d’intesa con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata.
6. La valutazione ambientale relativa alle attività di cui al presente articolo è svolta successivamente al conferimento dell’area di cui al comma 2, sui progetti di ricerca e sviluppo.
7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto 5717/01/2012 ora 21.07 legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate norme regolamentari, da adottare ai sensi dell’ articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volte a semplificare e razionalizzare le procedure autorizzative per tenere conto delle disposizioni del presente decreto.
8. Con il decreto di cui al comma 5, in particolare:
a) sono fatti salvi gli obblighi derivanti dalle vigenti normative di sicurezza e di tutela ambientale e le competenze riservate, dalle norme vigenti, alle amministrazioni;
b) sono stabiliti termini perentori entro i quali ciascuna autorità, compresa la Regione interessata, dovrà adottare gli atti procedimentali di propria competenza, trascorsi i quali gli atti stessi si intendono adottati in senso favorevole;
c) sono definite le procedure di accettazione pubblica da seguire dall’atto del rilascio del titolo e l’entità e la destinazione delle compensazioni previste per le fasi di ricerca e di sviluppo;
d) è stabilito il rinvio a un disciplinare tipo, adottato dal Ministero dello sviluppo economico, relativo alle modalità di conferimento del titolo abilitativo unico, nonché di esercizio delle relative attività.
9. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 sono abrogate le norme incompatibili o sostanzialmente riprodotte nello stesso. Dalla stessa data si applica il presente articolo anche ai titoli vigenti ed ai procedimenti in corso, secondo le procedure in corso, secondo le procedure transitorie ivi indicate.
Art. 23
(Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti)
1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell’approvvigionamento sono nulle, per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. Nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, sono consentite le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di carburante al fine di sviluppare la capacità di acquisto all’ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi.
2. Al fine di incrementare la concorrenzialità e l’efficienza del mercato attraverso una diversificazione nelle relazioni contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e gestori degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da 12 a 14 dell’art. 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:
“12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate dalle parti, alla scadenza dei contratti esistenti, differenti tipologie contrattuali per l’affidamento e l’approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie.
13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in società o cooperative, possono accordarsi per l’effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni già pagati, dell’avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
14. I contratti di cui al comma 12 devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.”
3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell’art.9 della legge 18 giugno 1998, n.192.
4. All’articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n.111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l’efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti:
a) l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l’esercizio dell’attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici e tabacchi senza limiti di ampiezza della superficie dell’impianto;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.”.
b) il comma 10 è sostituito dal seguente:
“10. Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall’ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell’esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate al 30 giugno 2012”;
Art. 24
(Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati)
1. Al comma 7 dell’articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole:
“Ove presenti presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, non possono essere posti vincoli o limitazioni all’utilizzo continuativo, anche durante l’orario di apertura, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.”.
Art. 25
(Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti)
1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita la nuova metodologia di calcolo del prezzo medio del lunedì da comunicare al Ministero dello sviluppo economico per il relativo invio alla Commissione Europea ai sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e della successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE del 26 luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con la modalità di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione.
2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al secondo periodo dell’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in ordine alla cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, in modo da assicurare che le indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalità non servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il seguente ordine dall’alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano. In tale decreto si prevede che i prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalità di rifornimento con servizio debbano essere riportati su cartelloni separati, indicando quest’ultimo prezzo come differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente.
3. Con il decreto di cui al comma 2 si prevedono, altresì, le modalità di evidenziazione, nella cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, delle prime due cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita.
4. Modifiche a quanto disposto dai decreti di cui ai commi 2 e 3 sono adottate con Decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi dell’art. 2, commi 198 della legge 24 dicembre, nel rispetto dei medesimi obiettivi di trasparenza.
Art. 26
(Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)
1. Al primo comma dell’art. 28 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, n. 98 le parole “in misura non eccedente il venticinque per cento dell’ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato” sono abrogate, le parole “due esercizi annuali” sono sostituite dalle parole “tre esercizi annuali” e il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, è determinata l’entità sia dei contributi di cui al comma 1, sia della nuova contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresì conto della densità territoriale degli impianti all’interno del medesimo bacino di utenza.”
Art. 27
(Disposizioni per accrescere la sicurezza, l’efficienza e la concorrenza nel mercato dell’energia elettrica)
1. In relazione ai cambiamenti in corso nel sistema elettrico e ai processi di integrazione del mercato europeo, il Ministro dello sviluppo economico, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, emana indirizzi per la revisione della disciplina di settore e modifica la disciplina attuativa delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, allo scopo di contenere i prezzi della fornitura di energia elettrica e garantire sicurezza e qualità delle forniture.
2. All’inizio del comma 2 dell’articolo 19 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sono anteposte le seguenti parole: “Per la prima volta entro il 28 febbraio 2012 e successivamente” e nel medesimo comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : “In esito alla predetta analisi, l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas adotta con propria delibera, entro i successivi 60 giorni, le misure sui sistemi di protezione e di difesa delle reti elettriche necessarie per garantire la sicurezza del sistema, nonché definisce le modalità per la rapida installazione di ulteriori dispositivi di sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad elevata concentrazione di potenza non programmabile.”
3. Con i decreti di definizione dei nuovi regimi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, allo scopo di conferire maggiore flessibilità e sicurezza al sistema elettrico, può essere rideterminata la data per la prestazione di specifici servizi di rete da parte delle attrezzature utilizzate in impianti fotovoltaici, in attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28.
Art. 28
(Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell’energia elettrica e del gas)
1. Al fine di promuovere la concorrenza nei mercati dell’energia elettrica e del gas, il Sistema informatico Integrato, istituito presso l’Acquirente Unico ai sensi dell’articolo 1 bis della legge 13 agosto 2010, n. 129, è finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti finali e la banca dati di cui al comma 1 del medesimo articolo 1-bis raccoglie, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas adegua i propri provvedimenti in materia entro due mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, in modo da favorire la trasparenza informativa e l’accesso delle società di vendita ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato.
2. Il mancato o incompleto rispetto degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 da parte degli operatori è sanzionato da parte dell’Autorità per l’energia elettrica ed il Gas secondo le disposizioni di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2001, n.93.
Art. 29
(Semplificazione delle procedure per l’approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale)
1. Fermi restando l’obbligo di predisposizione annuale di un Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e le procedure di valutazione, consultazione pubblica ed approvazione previste dall’articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il medesimo Piano è sottoposto annualmente alla verifica di assoggettabilità a procedura VAS di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed è comunque sottoposto a procedura VAS ogni tre anni.
Art. 30
(Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari)
1. I pareri riguardanti i progetti di disattivazione di impianti nucleari, per i quali sia stata richiesta l’autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 da almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle Amministrazioni competenti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Su motivata richiesta dell’Amministrazione interessata, il termine di cui al periodo precedente può essere prorogato dall’Amministrazione procedente di ulteriori sessanta giorni.
2. Qualora le Amministrazioni competenti non rilascino i pareri entro il termine previsto al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni.
3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella realizzazione delle operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e di garantire nel modo più efficace la radioprotezione nei siti interessati, fermo restando le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, la Sogin S.p.A. segnala entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al Ministero dello sviluppo economico e alle Autorità competenti, nell’ambito delle attività richieste ai sensi dell’articolo 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860 e dell’articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le operazioni e gli interventi per i quali risulta prioritaria l’acquisizione delle relative autorizzazioni, in attesa dell’ottenimento dell’autorizzazione alla disattivazione. Il Ministero dello sviluppo economico convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni.
4. Fatte salve le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico richiamate al comma 3, l’autorizzazione alla realizzazione dei progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, nonché le autorizzazioni di cui all’articolo 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, e all’articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Per il rilascio dell’autorizzazione è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della Regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma, 7117/01/2012 ora 21.07 fatta salva l’esecuzione della Valutazione d’impatto ambientale ove prevista.
La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al presente comma, per individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale.
CAPO V
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Art. 31
(Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali)
1. Al decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:
“3-bis. (Modifica dei criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali)
1. L’organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale cui le Regioni si conformano ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettere e) ed s) della Costituzione entro il termine del 30 giugno 2012. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.”;
b) all’art. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. All’art. 4, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148, dopo le parole “libera prestazione dei servizi,” e prima delle parole “verificano la realizzabilità” inserire le parole: “dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale,”
2. Il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. La delibera di cui al comma precedente è adottata previo parere obbligatorio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dell’istruttoria svolta dall’ente locale, in merito all’esistenza di ragioni idonee e sufficienti all’attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici”.
3. Il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. L’invio all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, è effettuato entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 è comunque adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro trenta giorni dal parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l’ente locale non può procedere all’attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.”.
4. Al comma 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “somma complessiva di 900.000 euro annui” sono sostituite dalle seguenti: “somma complessiva di 200.000 euro annui”;
b) alla fine del comma sono aggiunte le parole: “In deroga, la gestione «in house» è consentita per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2012 nel caso di azienda risultante dalla fusione, entro la medesima data, di preesistenti gestioni dirette tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambiti o di bacini territoriali ottimali ai sensi dell’articolo 3-bis.”.
5. Dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti:
“13-bis. L’applicazione delle procedure previste dal presente articolo da parte di Comuni, Province e Regioni costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”.
“13-ter. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio.”.
6. Dopo il comma 14 è inserito il seguente:
“14-bis. Nelle more dell’adozione del decreto ministeriale di cui all’articolo 18, comma 2-bis del decreto legge 25 luglio 2008, n. 112 e fatti salvi gli impegni assunti in convenzioni, contratti di servizio o di programma già sottoscritti entro la data di entrata in vigore del presente decreto con riferimento all’attuazione dei piani d’ambito, le società di cui al comma precedente, con la sola eccezione di quelle consentite ai fini dell’aggregazione ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13, possono contrarre mutui per la realizzazione di investimenti nel limite in cui l’importo degli interessi di ciascuna rata annuale d’ammortamento, gravante sul bilancio dell’azienda, sommato all’ammontare degli interessi dei mutui precedentemente contratti, non superi il 25 per cento delle entrate effettive dell’azienda accertate in base al bilancio dell’esercizio precedente.”.
7. Al comma 32 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) in fine le parole “alla data del 31 marzo 2012” sono sostituite con le seguenti “alla data del 31 dicembre 2012”;
b) alla lettera b) in fine le parole “alla data del 30 giugno 2012” sono sostituite con le seguenti “alla data del 31 marzo 2013”.
8. Al comma 34 le parole “ad eccezione di quanto previsto dai commi da 19 a 27” sono sostituite con le seguenti: “ad eccezione di quanto previsto dai commi da 13-bis a 27”.
9. Il comma 35 è sostituito dal seguente: “Le procedure di affidamento avviate e non concluse all’entrata in vigore del presente decreto si adeguano alla disciplina stabilita dal presente articolo”.
c) Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:
“4-bis. (Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
1. All’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole “ente locale” sono inserite le seguenti: “per la gestione di servizi diversi dai servizi di interesse economico generale”;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e degli affari regionali, sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 giugno 2012. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali; nonché tutte le norme che costituiscono, comunque, principi di coordinamento della finanza pubblica. Gli enti locali vigilano sull’osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti.”;
c) al comma 8 dopo le parole “seguenti atti” sono inserite le seguenti: “da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale per la successiva trasmissione alla Corte dei Conti”.”.
Art. 32
(Obblighi informativi dei concessionari e affidatari nei servizi pubblici locali)
1. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l’affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile iniziale, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazioni necessaria per definire i bandi.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il ritardo nella comunicazione oltre il termine di giorni sessanta dall’apposita richiesta e la comunicazioni di informazioni false integrano illecito che il prefetto, su richiesta dell’ente locale, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.
CAPO VI
SERVIZI BANCARI E ASSICURATIVI
Art. 33
(Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o conto di pagamento di base)
1. All’articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 dopo le parole “delle finanze,” inserire la seguente: “sentita”;
b) al comma 3, le parole: “l’Associazione bancaria italiana, la società Poste italiane Spa e le associazione dei prestatori di servizi di pagamento definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,” sono sostituite dalle seguenti: “fissa con decreto”;
c) al comma 3, dopo le parole: “conto di pagamento di base” inserire le seguenti: “e stabilisce l’ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca di versa da quella del titolare della carta”;
d) al comma 3, le parole da “In caso di mancata” a “titolare della carta” sono soppresse.
e) al comma 5, le parole “La convenzione” sono sostituite dalle seguenti “Il decreto, di cui al comma 3,”;
f) il comma 7 è soppresso.
Art. 34
(Assicurazioni connesse all’erogazioni di mutui immobiliari)
1. Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l’erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.
Art. 35
(Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica)
1. Nell’ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato dall’art. 150 del Dlgs. 7 settembre 2005, n.209, i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l’efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l’individuazione delle frodi.
2. L’Isvap definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute.
3. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, è facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. In questo caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente è ridotto del 30%.
Art. 36
(Repressione delle frodi)
1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il ramo responsabilita` civile autoveicoli terrestri di cui all’articolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e` tenuta a trasmettere all’ISVAP, con cadenza annuale, una relazione, predisposta secondo un modello stabilito dall’ISVAP stesso con provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione contiene informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all’autorità giudiziaria, l’esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base dei predetti elementi informativi, l’ISVAP esercita i poteri di vigilanza di cui al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, al fine di assicurare l’adeguatezza dell’organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all’obiettivo di contrastare le frodi nel settore.
2. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all’articolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a indicare nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea forma di diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall’accertamento delle frodi, conseguente all’attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.
Art. 37
(Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni)
1. Al comma 1 dell’articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.
Nel caso in cui l’assicurato acconsenta all’istallazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, i costi sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.
2. All’articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate l e seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indicazioni contenute nell’attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato»; b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. La consegna dell’attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1- bis, nonché ai sensi del regolamento dell’ISVAP di cui al comma 1, è effettuata anche per via telematica, attraverso l’utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all’articolo 135»; c) al comma 2, le parole: «può prevedere » sono sostituite dalla seguente: «prevede »; d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L’attestazione sullo stato del rischio, all’atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestato, è acquisita direttamente dall’impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all’articolo 135».
3. All’articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell’articolo 145, deve essere corredata della denuncia secondo il modulo di cui all’articolo 143 e recare l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Al fine di consentire l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno, le cose danneggiate devono essere messe a disposizione per l’accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, a far tempo dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell’assicuratore. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell’assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l’ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell’ispezione stessa, l’impresa, ai fini dell’offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull’entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell’assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione»;
b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente:
«2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora l’impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati sinistri di cui all’articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, come definiti dall’articolo 4 del provvedimento dell’ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l’impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è
trasmessa dall’impresa al danneggiato e all’ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l’impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All’esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l’impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l’assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l’impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive.
Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell’azione di risarcimento nei termini previsti dall’articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell’impresa. Qualora ciò accada, i termini per l’offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l’impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi».
Art. 38
(Sanzioni per frodi nell’attestazione delle invalidità derivanti da incidenti)
1. All’articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la parola: «micro-invalidità» e` sostituita dalla seguente: «invalidità»;
2) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»;
b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente:
«2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»;
c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidità» sono sostituite dalla seguente: «invalidità».
Art. 39
(Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto)
1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.
2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell’assicurato.
3. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 1 comporta l’irrogazione da parte dell’ISVAP a carico della compagnia che ha conferito il mandato all’agente in una misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.
CAPO VI
TRASPORTI
Art. 40
(Autorità di regolazione dei trasporti)
1. All’articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
“1. Oltre alle funzioni trasferite ai sensi dell’art. 21, comma 19, a decorrere dal 30 giugno 2012 all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, di cui all’art. 2, comma 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, che assume la denominazione di Autorità per le reti, sono attribuite le funzioni previste dal presente articolo, ferme restando le competenze previste dalla vigente normativa.
2. L’Autorità per le reti è competente nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:
1) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie, alle infrastrutture e alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all’art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ferroviarie, aeroportuali, portuali e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti;
2) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi e, dopo aver individuato la specifica estensione degli obblighi di servizio pubblico, delle modalità di finanziamento dei relativi oneri, tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’equilibrio economico delle imprese regolate, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, anche alla luce delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;
3) a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati;
4) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;
5) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l’Autorità verifica che nei relativi bandi di gara la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisce un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all’impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall’aggiudicazione definitiva, per l’acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio;
6) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell’indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a promuovere, per ognuna delle concessioni in essere, il passaggio ad analoga metodologia di price cap al termine del primo quinquennio di efficacia dell’ultimo atto convenzionale, garantendo la sostenibilità del Piano economico finanziario e l’equilibrio economico del gestore; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
7) con particolare riferimento all’accesso all’infrastruttura ferroviaria, definire le tariffe di pedaggio e i criteri di assegnazione delle tratte; vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell’infrastruttura; svolgere le funzioni di cui al successivo articolo 41;
8) con particolare riferimento al servizio taxi, ad adeguare i livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti nel rispetto dei seguenti principi:
a) l’incremento del numero delle licenze, ove ritenuto necessario anche in base a un’analisi per confronto nell’ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di istruttoria sui costi-benefici anche ambientali e sentiti i sindaci, è accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere una tantum a favore di coloro che già sono titolari di licenza o utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all’asta delle nuove licenze, oppure attribuendole a chi già le detiene, con facoltà di vendita o affitto, in un termine congruo oppure attraverso altre adeguate modalità;
b) consentire a un medesimo soggetto di avere la titolarità di più licenze, con la possibilità di essere sostituiti alla guida da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente;
c) prevedere la possibilità di rilasciare licenze part- time e di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l’obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;
d) consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell’area per la quale sono state originariamente rilasciate previo assenso dei sindaci interessati e a seguito dell’istruttoria di cui alla lettera a);
e) consentire una maggiore libertà nell’organizzazione del servizio così da poter sviluppare nuovi servizi integrativi come, a esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;
f) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori”;
b) al comma 3, dopo la virgola, sono soppresse le parole “individuata ai sensi del medesimo comma”;
c) al comma 5, sono soppresse le parole “individuata ai sensi del comma 2”;
d) al comma 6, lettera a), sono soppresse le parole “individuata dal comma 2”;
e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:
“7) L’Autorità può avvalersi di un contingente aggiuntivo di personale, complessivamente non superiore alle ottanta unità comandate da altre pubbliche amministrazioni.”
2. All’articolo 36, comma 2, lettera e) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono aggiunte le seguenti parole:
“secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione”
Art. 41
(Unbundling nel trasporto ferroviario)
1. L’Autorità delle reti nel settore del trasporto ferroviario definisce, sentiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Regioni e gli enti locali interessati, gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento, stabilendo criteri per la ripartizione dei costi tra le imprese ferroviarie. L’Autorità dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche dei processi di liberalizzazione, analizza l’efficienza dei diversi gradi di separazione tra l’impresa che gestisce l’infrastruttura e l’impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell’Unione Europea. In esito all’analisi, l’Autorità predispone una relazione al Governo e al Parlamento.
2. Sulla base della relazione di cui al comma precedente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, propone al Presidente del Consiglio l’adozione di un decreto nel quale sono disciplinate le modalità più opportune di separazione.
Art. 42
(Eliminazione dell’obbligo di applicare i contratti collettivi di settore nel trasporto ferroviario)
1. All’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dall’articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole “ed i contratti collettivi nazionali di settore” sono soppresse.
b) la lettera b-bis) è soppressa.
CAPO VII
SERVIZI POSTALI E ALTRE LIBERALIZZAZIONI
Art. 42
(Liberalizzazione delle pertinenze delle strade)
1. All’articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al comma 5-bis, dopo le parole “sono previste” inserire le parole “, secondo le modalità fissate dall’Autorità per le reti,”.
Art. 43
(Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica)
1. Al fine di incentivare l’efficienza e stimolare le dinamiche competitive del mercato della vendita al dettaglio della stampa al Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lett. d) le parole “con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700” sono abrogate;
b) alla lett. e) le parole “con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120” sono abrogate.
c) L’art. 5, comma 1, lett. b) è sostituito dal seguente: “le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, possono variare solo in funzione dei risultati conseguiti dall’esercizio e dei volumi di giornali acquistati nel punto vendita.
Art. 44
(Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e per mantenere un elevato livello di tutela dell’ambiente e dei consumatori)
Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 221,
1) nel comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: ”a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei rifiuti di imballaggio di analoga tipologia impiego e materiale di quelli generati dagli imballaggi nuovi da loro immessi sul mercato”;
2) nel comma 5,
2.2) al sesto periodo, le parole ”sulla base dei”, sono sostituite dalle seguenti: ”acquisiti i”;
2.3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ”Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20, escluso il comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo
21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le attività di cui al comma 3, lettere a) e c, conformi alle condizioni, alle norme tecniche e alle prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, possono essere intraprese decorsi trenta giorni dallo scadere del termine per l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma”;
4) al comma 9,
4.2) nel secondo periodo, dopo le parole: ”comma 3, lettera h)”, sono inserite le seguenti: ”in proporzione alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo, quota che non può essere inferiore ai 3 punti percentuali rispetto agli obiettivi di cui all’art.220”;
4.3) alla fine del comma, dopo le parole ”dall’articolo 261”, è inserita la seguente:
”comma 2”;
b) all’articolo 261, il comma 1, è soppresso;
c) all’articolo 265, il comma 5, è soppresso».