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Decreto Liquidità: audizione del Ministro dell’economia nelle Commissioni Finanza e Attività produttive

8 Maggio 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, è intervenuto in audizione avanti le Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera nell’ambito dell’esame del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. Decreto Liquidità).

Gualtieri ha sottolineato come il Governo abbia basato la propria azione su due pilastri: le moratorie dei finanziamenti già erogati e le garanzie.

L’obiettivo, sottolinea il Ministro, era quello di far seguire alle moratorie sul credito un sostegno concreto alla nuova alla nuova finanza attraverso le misure originarie del “Cura Italia” e poi attraverso le nuove misure del Decreto Liquidità, come la Garanzia Italia, gestita da SACE e l’accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.

L’ampia richiesta di accesso a questi strumenti, evidenzia Gualtieri, conferma quanto era stato prospettato in termini di complementarietà tra moratoria e rilascio delle garanzie. La prima ha funzionato come rete di sicurezza immediata, per fare fronte alle passività pregresse verso il sistema bancario e fornire nuovi flussi di cassa nel breve periodo, mentre le garanzie sono state pensate per sostenere bisogni e strategie di impresa non solo nel breve ma anche nel medio e lungo periodo.

Successivamente, Gualtieri si è soffermato sull’illustrazione dei contenuti del provvedimento e, in particolare:

  • sulla continuità delle imprese in materia di bilanci, finanziamenti dei soci, disciplina del fallimento d’impresa;
  • sulle misure fiscali, con la sospensione dei versamenti tributari e contributivi e l’adozione del metodo previsionale degli acconti dovuti per le imposte versate in autoliquidazione.

Delle notevoli problematiche operative connesse alla concessione di finanziamenti tramite garanzia pubblica parleremo nel WebSeminar del prossimo 28 e 29 maggio sulla gestione del credito bancario ai tempi del coronavirus.

Di seguito il programma e le modalità di iscrizione.

GARANZIA PUBBLICA SUI FINANZIAMENTI (SACE E FONDO PMI) E PROCESSO DEL CREDITO

  • Contenuto degli obblighi di valutazione del merito creditizio: finanziamenti fino a 25.000 garantiti dal fondo PMI e assenza di valutazione del merito di credito; l’esclusione della valutazione «andamentale » per i finanziamenti eccedenti i 25.000 garantiti dal fondo PMI
  • Costo dei finanziamenti: commissioni per la concessione della garanzia e interessi corrispettivi (art. 1, co. 2, lett h); art. 13, co. 1, lett. m) Decreto liquidità)

Antonella Sciarrone Alibrandi, Professore Ordinario di diritto dell’economia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

  • Destinazione legale dei finanziamenti SACE (costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia: art 1, co 2, lett. n Decreto liquidità); profili di possibile inefficacia della garanzia nel caso di impieghi difformi
  • Condizioni di accesso alla garanzia delle operazioni di rinegoziazione e/o rifinanziamento: art. 1, co. 2, lett. m), art. 13, co. 1, lett. e) e m) Decreto liquidità)

Sido Bonfatti, Professore Ordinario di diritto commerciale, Università di Modena e Reggio Emilia

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