L’OIC ha posto in pubblica consultazione un documento interpretativo sulle disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio introdotte dall’articolo 7 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (Decreto liquidità).
La norma introduce una facoltà di deroga ai generali principi di redazione del bilancio previsti dal codice civile, prevedendo che “Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente”.
Il presente documento si applica alle società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del codice civile. Si applica altresì alle società tenute a redige il bilancio consolidato in base alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.
La consultazione rimarrà aperta fino al prossimo 3 maggio 2020.