I finanziamenti previsti nel decreto liquidità non sono distribuiti a mera richiesta, ma è, invece, sempre prevista una valutazione del merito creditizio da parte dell’intermediario, posto che l’art. 13, lett. g-quater stabilisce che «sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente». L’arbitro non può sostituirsi all’intermediario nella suddetta valutazione.
In particolare, nel caso di specie, dalla documentazione in atti è emersa l’esistenza di una segnalazione in centrale Rischi del richiedente e di numerosi protesti a carico dell’amministratore unico, nonché unico socio della società richiedente. La valutazione dell’intermediario è pertanto risultata corretta, non presentando il richiedente i requisiti richiesti dal decreto liquidità.