Presupposto per la concessione del termine di cui all’art. 9, secondo comma, d.l. 23/2020 è la pendenza – alla data del 23 febbraio 2020 – di una procedura di concordato preventivo nella quale non sia già stata registrata la votazione negativa dei creditori sulla originaria proposta. Di conseguenza, deve ritenersi che detto beneficio è a disposizione del debitore allorquando il procedimento sia pendente in qualsiasi altra sua fase e cioè: prima dell’adunanza; dopo l’adunanza ma con votazione approvativa; nelle more tra la votazione approvativa e l’inizio del giudizio di omologazione; nelle more di quest’ultimo giudizio.
Il termine ex art. 9, secondo comma, d.l. 23/2020 non è prorogabile e non soggiace alla sospensione feriale in ragione della natura eccezionale ed intrinsecamente temporanea della misura adottata con l’intervento normativo d’urgenza.
La regressione della procedura di concordato preventivo alla fase dell’ammissibilità implica la necessità di disporre a carico del proponente gli obblighi informativi periodici di cui all’art. 161, ottavo comma, l.f.