1. Premessa
Si espone di seguito una sintesi delle principali novità di carattere fiscale introdotte dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative” (c.d. “Decreto Milleproroghe”, di seguito il “Decreto”), convertito, con modificazioni, dalla Legge del 27 febbraio 2017, n. 19, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 – Suppl. Ordinario n. 14/L (cfr. contenuti correlati).
2. Coordinamento della disciplina IRES e IRAP con le disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139
L’art. 13-bis del Decreto contiene le norme di coordinamento tra la disciplina di determinazione della base imponibile ai fini IRES e IRAP e le nuove regole di redazione del bilancio recate dal D.Lgs.18 agosto 2015, n. 139 (“D.Lgs. n. 139/2015”).
Tali norme trovano applicazione con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (i.e., 2016 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali – sul bilancio di tale ultimo esercizio e di quelli successivi – delle operazioni effettuate negli esercizi precedenti.
Inoltre, l’art. 13-bis, co. 1, del Decreto prevede, per i soggetti diversi dalle micro-imprese di cui all’art. 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, la proroga di 15 giorni del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta di prima applicazione delle nuove disposizioni.
Novità in ambito IRES
L’art. 83, co. 1, del TUIR (come modificato dal Decreto), estende anche ai soggetti (diversi dalle micro imprese di cui all’art. 2435-ter del codice civile) che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile e ai principi contabili OIC il cd. principio di derivazione rafforzata, già vigente per le imprese IAS-adopter.
Pertanto, anche per tali società ora, “valgono (…) i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”.
Inoltre, il Decreto interviene sulle seguenti disposizioni del TUIR, al fine di coordinarle con le nuove disposizioni civilistiche:
- Art. 96, con riferimento alla determinazione del risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica: in particolare, ai fini della determinazione del ROL non rilevano i componenti positivi e negatavi derivanti da operazioni di trasferimento a azienda o rami di azienda;
- Art. 108, relativamente alla deduzione delle spese relative a più esercizi: viene introdotto un unico limite di deducibilità delle spese relative a più servizi, rappresentato dalla quota delle stessa imputabili a ciascun esercizio;
- Art. 109, co. 4, con riguardo alla deducibilità ai componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili adottati dall’impresa; si consente il rispetto del principio di previa imputazione a conto economico dei componenti negativi, anche per i componenti di reddito che in base ai nuovi principi contabili non vi transitano più, sempre che siano stati rilevato in stato patrimoniale;
- Art. 110, in tema di tassi di cambio utilizzabili per la conversione delle poste in valuta: è consentito fare riferimento a tassi di cambio alternativi a quelli BCE;
- Art. 112, in materia di strumenti finanziari derivati: viene disciplinata anche a livello fiscale la nuova contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati.
Novità in ambito IRAP
L’art. 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (come modificato dal Decreto) prevede che le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri proventi e oneri di natura straordinaria, derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, continuino a essere irrilevanti ai fini IRAP anche se classificati, nei bilanci relativi all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e agli esercizi successivi, nell’area ordinaria di Conto economico (voci A.5 e B.14), per effetto dell’eliminazione delle voci E.20 ed E.21 disposta dal D.Lgs. n. 139/2015.
3. Termini per l’invio delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni IVA periodiche relative all’anno 2017
In base all’art. 14-ter del Decreto, le comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute (di cui all’art. 21, co. 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78) possono essere effettuate – relativamente all’anno 2017 – entro il 16 settembre 2017, con riferimento al primo semestre, ed entro il mese di febbraio 2018, con riferimento al secondo semestre.
Rimangono invece invariati la periodicità e i termini per effettuare la comunicazione delle liquidazioni periodiche ai sensi dell’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (i.e., con riferimento all’anno 2017, il 31 maggio 2017 per il primo trimestre, il 16 settembre 2017 per il secondo trimestre, il 30 novembre 2017 per il terzo trimestre e il 28 febbraio 2018 per il quarto trimestre).
Adempimento | Termine |
Comunicazione liquidazioni I trimestre 2017 | 31 maggio 2017 |
Spesometro I semestre 2017 Comunicazione liquidazioni II semestre 2017 |
16 settembre 2017 |
Comunicazione liquidazioni III semestre 2017 |
30 novembre 2017 |
Spesometro II semestre 2017 Comunicazione liquidazioni IV trimestre 2017 |
28 febbraio 2018 |
4. Nuova disciplina dei modelli INTRASTAT
In sede di conversione del Decreto è stata nuovamente modificata la disciplina relativa alla presentazione dei modelli INTRASTAT di cui all’art. 50, co. 6, del D.L.30 agosto 1993, n. 331.
In precedenza, l’art. 4, co. 4, lett. b), del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 aveva soppresso, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, l’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti UE.
L’art. 13, co. 4-ter, del Decreto prevede che gli obblighi di comunicazione dei modelli INTRASTAT sono prorogati al 31 dicembre 2017.
Inoltre, ai sensi del co. 4-quater, del citato art. 13:
- a decorrere dal 1° gennaio 2018, viene abolito l’obbligo di presentazione dei modelli INTRA-1 quater e INTRA-2 quater, relativi alle prestazioni di servizi “generiche” (rese e ricevute) con controparti soggetti passivi IVA stabiliti in un altro Paese membro dell’Unione Europea;
- permane l’obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni anche ai fini statistici;
- dovranno essere definite misure di semplificazione degli obblighi comunicativi, con effetto dal 1° gennaio 2018, mediante provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e l’ISTAT, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto (ossia entro il 30 maggio 2017).
5. Abrogazione della comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti
In ottica di semplificazione degli adempimenti fiscali, l’art. 13, co. 4-sexies, del Decreto ha abrogato i commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies nell’art. 2, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, che prevedevano, rispettivamente, l’obbligo di comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci e l’obbligo di comunicazione per i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati da persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore nei confronti della società.
6. Proroga dei termini per l’accesso al nuovo regime di favore per i c.d. lavoratori “impatriati”
L’art. 3, co. 3-novies, del Decreto prevede che il termine per l’esercizio del regime opzionale di cui all’art. 16, co. 4, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (“D.Lgs. n. 147/2015”) sia prorogato al 30 aprile 2017 per i lavoratori dipendenti che non l’abbiano già esercitata.
In particolare, rientrano nell’ambito soggettivo del regime in esame i cittadini dell’Unione europea:
(i) che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d’origine, abbiano svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori da tale Paese e dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, se in possesso di un titolo di laurea, ovvero abbiano svolto continuativamente un’attività di studio fuori da tale Paese e dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream;
(ii) i quali vengono assunti o avviano un’attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività.
Ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D.Lgs. n. 147/2015, tali soggetti possono applicare alternativamente il regime previsto dalla L. 30 dicembre 2010, n. 238 (“Legge n. 238/2010”), in base al quale i relativi redditi di lavoro dipendente, i redditi d’impresa e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF in misura pari al 20% per le lavoratrici e al 30% per i lavoratori, ovvero il regime speciale di cui al suddetto art. 16, secondo cui i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia sono imponibili nella misura del 50%.
Le modalità attuative dell’opzione saranno individuate con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.
7. Nuova detrazione IRPEF del 50% dell’IVA per l’acquisto di immobili a destinazione residenziale ceduti dalle imprese costruttrici
L’art. 9, comma 9-octies, del Decreto prevede la proroga al 31 dicembre 2017 della detrazione IRPEF introdotta dal comma 56, dell’art. 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Tale disposizione consente una detrazione ai fini IRPEF, pari al 50% dell’IVA corrisposta in relazione agli acquisti, effettuati entro il 31 dicembre 2017 (termine originariamente fissato al 31 dicembre 2016), di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti a decorrere dall’anno in cui sono state sostenute le spese e per i nove periodi d’imposta successivi.