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Decreto PNRR: cosa cambia in materia di pignoramenti, lavoro e incentivi

4 Marzo 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2024, il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” (c.d. decreto PNRR).

Il testo del decreto PNRR contiene disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR nei seguenti settori:

  • Istruzione e merito;
  • Università e ricerca
  • Sport
  • Digitalizzazione
  • Giustizia
  • Infrastrutture e trasporti
  • Lavoro
  • Investimenti
  • Investimenti del Ministero della Salute

Di particolare interesse per le imprese, sono le novità del decreto PNRR in tema di:

  1. Procedura di pignoramento presso terzi (art. 25), ovvero, in particolare:
    • quando il creditore notifica l’ordinanza del giudice di assegnazione al creditore delle somme dovute dal terzo, dovrà ora allegare una dichiarazione contenente anche il suo IBAN, così da velocizzare il pagamento
    • i crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l’ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro 90 giorni dalla sua pronuncia o dalla sua  comunicazione; gli interessi  riprendono  a  decorrere  dalla  data  della  notifica dell’ordinanza e della dichiarazione
    • il pignoramento perde efficacia se notificato da oltre 10 anni (salvo intervenuta ordinanza di assegnazione di somme), con conseguente liberazione del terzo da ogni obbligo: in tal caso si prevede che la cancelleria trasmetta una PEC per comunicare ai terzi pignorati l’ordinanza di estinzione per inattività del creditore; al fine di conservare l’efficacia del pignoramento, nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale il creditore può comunque notificare a tutte le parti e  al  terzo  una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo  pignoratizio
    • è previsto un ricalcolo delle somme da bloccare oltre l’ammontare del credito (a garanzia di spese e interessi): in base alla previgente versione dell’art. 546 C.p.c., il terzo, appena ricevuta la notifica del pignoramento, doveva bloccare le somme dovute al debitore pignorato per un importo pari al credito aumentato della metà; con il nuovo decreto, le soglie sono riviste e viene inserito, per i crediti più bassi, un importo fisso (non più la proporzione del 50%) da aggiungere al credito:
      • mille euro in più per i crediti fino a 1.100 euro;
      • di 1.600 euro in più per i crediti fino a 3.200 euro.
      • della metà rimane solo per i crediti superiori a 3.200 euro.
  2. Patente a punti sul lavoro

L’art. 32 del Decreto decreto PNRR sostituisce l’art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008, modificando la disciplina preesistente della “patente” di conformità aziendale alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, rilasciata dall’Ispettorato del lavoro, necessaria all’impresa o al lavoratore autonomo per operare nei cantieri edili.

Per ottenerla, oltre al possesso del Durc (documento unico di regolarità contributiva), del Dvr (documento di valutazione dei rischi) e del Durf (documento unico di regolarità fiscale), i soli requisiti sostanziali erano costituiti sino ad oggi dall’adempimento degli obblighi di formazione specifica in materia antinfortunistica e di tutela della salute in azienda.

In base al Decreto, la “patente” attribuisce ora all’impresa o al professionista inizialmente una dotazione di 30 “crediti”, che possono poi essere persi in caso di accertamento di violazioni della normativa prevenzionistica, o in caso di responsabilità del datore di lavoro per infortuni (20 punti in caso di morte, 15 in caso di inabilità permanente, 10 in caso di inabilità per periodi superiori a 40 giorni).

Se i crediti scendono sotto la soglia dei 15, all’impresa o al professionista è inibito di operare nei cantieri come titolare di un appalto, di un subappalto o di un incarico di collaborazione; nei casi più gravi la patente può anche essere sospesa per 12 mesi.

I crediti persi, in ogni caso, potranno essere recuperati mediante la frequenza di corsi di formazione.

3. Piano di Transizione 5.0 (art. 38):

Le novità principali del decreto PNRR sono relative alla procedura di fruizione del beneficio e al ruolo del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che diventa il soggetto principale a cui le imprese dovranno rivolgersi e che potrà dotarsi di mezzi opportuni, utilizzando le risorse assegnate al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la realizzazione della piattaforma e il funzionamento dell’incentivo.

Le imprese dovranno presentare al Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE) la certificazione ex ante, che attesta le caratteristiche del progetto di investimento e i risultati conseguibili, nonché la comunicazione ex ante con la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.

Il GSE verificherà la completezza della documentazione e trasmetterà al Ministero sia l’elenco delle imprese che abbiano validamente chiesto di fruire dell’agevolazione sia l’importo del credito che, se ci sono risorse disponibili, risulta a questo punto “prenotato”.

Le aziende fruitrici dovranno inviare al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione: in base a tali comunicazioni verrà determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato: saranno quindi ammesse variazioni in diminuzione ma non in aumento.

Al termine dell’investimento l’impresa si rivolgerà nuovamente al GSE inviando una comunicazione di completamento dell’investimento corredata dalla certificazione ex post.

A questo punto il GSE trasmetterà all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’ammontare definitivo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione; l’impresa dovrà poi presentare entro la data del 31 dicembre 2025 il modello F24 per la fruizione del credito.

Se l’impresa non avrà capienza per fruire dell’intero credito, potrà utilizzarlo in cinque quote annuali di pari importo.

Il GSE effettuerà ora, entro termini concordati con l’Agenzia delle entrate, i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio”: se le verifiche individueranno una indebita fruizione dell’incentivo, il GSE informerà l’Agenzia delle Entrate che provvederà poi all’accertamento fiscale.

Nel comma 17, che demanda i dettagli al decreto attuativo, si specifica che occorrerà produrre documentazione in grado di dimostrare la congruità e la pertinenza delle spese sostenute.

Viene inoltre eliminato il divieto di cumulo con altre agevolazioni finanziate con fondi europei; resta invece il divieto di cumulo con il piano Transizione 4.0 e con il credito d’imposta per la ZES Unica.

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