Con il Messaggio n. 1836 del 6 maggio 2021, l’INPS ha fornito indicazioni per accedere all’esonero contributivo disposto in favore dei datori di lavoro dal Decreto Ristori (art. 12, commi 14 e 15, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137).
In particolare, il Decreto prevede – in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale e con esclusione del settore agricolo – la possibilità di beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già utilizzate nel mese di giugno 2020.
Tale misura, subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea in quanto rientrante nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (art. 12, comma 16, Decreto Ristori) è stata autorizzata con Decisione C (2021) 1376 final del 23 febbraio 2021.
Si ricorda che, considerato che i rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e l’esonero contributivo, si basano sul principio dell’alternatività, nella medesima finestra temporale, per la medesima unità produttiva, pertanto l’azienda dovrà scegliere se fruire dell’ammortizzatore sociale emergenziale oppure dell’esonero contributivo.