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Decreto salva Italia: le principali novità in materia fiscale

12 Marzo 2012

Avv. Sebastiano Garufi – Redazione Diritto Bancario

Di cosa si parla in questo articolo

Con il presente articolo si riassumono le principali novità in materia fiscale apportate dal c.d. Decreto salva Italia, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

1. NOVITA’ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI

1.1. Aiuto alla Crescita Economica

Al fine di incentivare il finanziamento delle imprese mediante capitale proprio, il Decreto Salva Italia ha introdotto il cd. “Aiuto alla Crescita Economica” (“ACE”), che consente di dedurre dal reddito imponibile la componente derivante dal rendimento nozionale del capitale investito.

I soggetti interessati sono individuati qui di seguito:

  • società di capitali (i.e. società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee, società cooperative europee) residenti nel territorio dello Stato;
  • enti pubblici e privati diversi dalle società;
  • Trust residenti nel territorio dello Stato che esercitano in via principale o esclusiva attività commerciali;
  • Società ed enti non residenti in Italia che dispongono ivi di una stabile organizzazione;
  • Imprese individuali, società in nome collettivo e società in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, per le quali, in considerazione della specificità del relativo regime di tassazione, le concrete modalità di applicazione saranno stabilite da un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti IRES cui è concessa l’agevolazione in esame.

L’ACE trova applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011. Il rendimento nozionale del capitale investito si calcola applicando un’aliquota percentuale alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Per “capitale proprio” esistente alla chiusura dell’esercizio si intende il patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio considerato al netto dell’utile dell’esercizio stesso.

Per le variazioni in aumento rilevano:

  • i conferimento in denaro, a partire dalla data del versamento;
  • gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, a partire dall’inizio dell’esercizio in cui sono formate le relative riserve;
  • per le aziende e le società di nuova costituzione, è considerato incremento tutto il patrimonio conferito.

Per quelle in diminuzione si tengono invece conto:

  • le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
  • gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
  • gli acquisti di aziende o di rami di aziende.

L’aliquota è fissata nella misura del 3% per il primo triennio di applicazione, mentre è rimessa ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, la scelta di quella applicabile a partire dal quarto periodo di imposta. A tal fine si dovranno tenere in considerazione i rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.

Nel caso in cui il rendimento nozionale dovesse eccedere il reddito complessivo netto dichiarato nel periodo di imposta, è possibile computare la parte eccedente in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi di imposta successivi.

1.2. Deduzioni in materia di IRAP

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 la deduzione IRAP per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato ed impiegato nel periodo di imposta corrente è aumentata da 4.600,00 a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore a 35 anni (da 9.200,00 a 15.200,00 euro per quelli impiegati in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) .

1.3. Deducibilità dell’IRAP sul costo del lavoro

A partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 le società di capitali, gli enti commerciali, le società di persone, le imprese individuali, i soggetti esercenti arti e professioni, le banche, le società finanziarie e le imprese di assicurazione possono dedurre integralmente per cassa dal reddito imponibile IRPEF e IRES un importo pari all’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato.

2. NOVITA’ IN MATERIA DI IMMOBILI

2.1. Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria

Il Decreto Salva Italia ha disposto l’anticipazione dell’entrata in vigore della nuova imposta municipale sugli immobili (IMU), la cui introduzione è stata stabilita dal D.Lgs. 23/2011.

L’IMU, pertanto, entrerà in vigore in via sperimentale dal 2012 al 2014, mentre dal 2015 essa entrerà a regime.

La nuova imposta si applica sugli immobili siti nel territorio dello Stato (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa) e sostituisce l’ICI, l’IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati.

Soggetti passivi dell’IMU sono i proprietari dei beni, i titolari di diritto reale sugli stessi, i concessionari (nel caso di concessione di aree demaniali) e il locatario nei caso di immobili concessi in locazione finanziaria (anche se da costruire o in corso di costruzione).

Sono previste alcune esclusioni ed esenzioni.

Diversamente dall’ICI, è prevista l’imponibilità dell’abitazione principale (ossia dell’immobile iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) e delle sue pertinenze, oltre che un elenco di moltiplicatori da applicare alle rendite catastali per determinare la base imponibile del tributo.

Così, le rendite catastali al 1° gennaio dell’anno di imposizione devono essere rivalutate del 5% e moltiplicate per i seguenti coefficienti:

  • 160 per i fabbricati del gruppo A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;
  • 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati delle categorie A/10 e D/5;
  • 60 (elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013( per i fabbricati del gruppo D, ad eccezione della categoria D/5;
  • 55 per i fabbricati della categoria C/1.

Per i terrenti agricoli, al reddito dominicale iscritto nel catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, si applica un moltiplicatore pari a 130.

Le aliquote dell’IMU sono stabilite nelle misure seguenti:

  • 0.76% salvo facoltà dei Comuni di aumentarla o diminuirla di 0.3 punti percentuali;
  • 0,4% per l’abitazione principale e le relative pertinenze, salvo facoltà dei Comuni di aumentarla o diminuirla nel limite di 0,2 punti percentuali;
  • 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale, salvo facoltà dei Comuni di diminuirla (non già di aumentarla) nel limite dello 0,1%.

Le pertinenze sono assoggettate all’aliquota prevista per l’abitazione principale nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria catastale (C/2, C/6, C/7). Eventuali pertinenze eccedenti tale misura sconteranno l’aliquota ordinaria.

È possibile beneficiare di alcune detrazioni, agevolazioni e riduzioni di aliquote in determinate fattispecie, secondo le disposizioni dei Comuni.

L’IMU è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2.2. Imposta patrimoniale sugli immobili situati all’estero

È stata istituita con effetto retroattivo dal 2011 un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, detenuti da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

Analogamente all’IMU, il nuovo tributo si applica con aliquota pari allo 0,76%, ma la base imponibile è determinata non su base catastale, ma con riferimento al costo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di acquisto o da altri contratti, o, in mancanza, dal valore di mercato dello stesso.

Per evitare la doppia imposizione, dall’imposta italiana è ammessa la deduzione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell’imposta patrimoniale eventualmente prelevata anche dallo Stato estero in cui l’immobile è situato.

Per le modalità applicative dell’imposta in materia di versamento, liquidazione, accertamento e riscossione, è previsto un rinvio alle disposizioni in materia di IRPEF.

Differentemente dall’IMU, l’imposta sugli immobili esteri in questione non è sostitutiva dell’IRPEF.

2.3. Detrazioni per interventi di ristrutturazione

Ai contribuenti che eseguono interventi di ristrutturazione edilizia su unità immobiliari dagli stessi detenuti o posseduti è riconosciuta la possibilità di detrarre dall’IRPEF lorda il 36% delle spese sostenute sino ad un importo massimo pari a 48.000,00 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.  Con riferimento agli interventi destinati al risparmio energetico eseguiti fino al 31 dicembre 2012, è stata confermata la detrazione del 55%.

Le spese a cui spetta il beneficio in questione sono le seguenti:

  • interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro/risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia sulle parti in comune;
  • interventi di manutenzione straordinaria, restauro/risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di ogni singola unità abitativa, compresa quella rispettosa dei requisiti di ruralità;
  • ricostruzione e ripristino di unità danneggiate da eventi calamitosi (esondazione, alluvioni, terremoti);
  • realizzazione di autorimesse e posti auto;
  • eliminazione di barriere architettoniche;
  • eliminazione di rischi di illeciti di terzi;
  • cablatura e contenimento inquinamento acustico;
  • installazione di impianti per risparmio energetico, compresi quelli per l’utilizzo di fonti rinnovabili;
  • adozione di misure antisismiche;
  • bonifica dell’amianto ed esecuzione di opere destinate a evitare infortuni domestici.

3. NOVITA’ IN MATERIA DI IMPOSTA INDIRETTE

3.1. Imposta di bollo su estratti conto e comunicazioni bancarie

Dal 1° gennaio 2012 è dovuta l’imposta di bollo su:

  1. gli estratti conto inviati dalle banche ai clienti in misura fissa (34,20 euro se persona fisica; 100,00 euro se soggetto diverso da persona fisica);
  2. le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, in misura proporzionale.

Quanto alla prima, è stabilito che il prelievo si applica agli invii con periodicità annuale e se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno, esso è rapportato al periodo rendicontato. L’imposta, inoltre, trova applicazione anche sugli estratti di conto corrente postale e sui rendiconti dei libretti di risparmio ed è dovuta per ogni esemplare inviato al cliente. Si presume che l’estratto conto o il rendiconto sia inviato almeno una volta l’anno, anche nei casi in cui non vi sia obbligo di invio o redazione. È prevista, invece, un’esenzione per gli estratti conto e i rendiconti inviati alle sole persone fisiche, qualora il valore medio di giacenza annuale non superi i 5.000,00 euro.

L’imposta sulle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari,  di cui alla precedente lettera b), colpisce il valore di mercato complessivo degli strumenti e dei prodotti finanziari rendicontati, o, in mancanza,  il valore nominale o di rimborso con aliquota dello 0,10% per il 2012 e dello 0,15% dal 2013. In ogni caso, il tributo è dovuto nella misura minima di 34,20 euro e, per il solo 2012, fino a un massimo di 1.200,00 euro. Il prelievo è applicato una volta l’anno ovvero alla chiusura del rapporto. Se la comunicazione è inviata periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta è rapportata al periodo rendicontato. Si presume che la comunicazione sia inviata almeno una volta l’anno, anche se non sussiste un obbligo di invio o redazione.

Non sono soggetti al prelievo i fondi pensione, i fondi sanitari, i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a 5.000,00 euro.

3.2. Imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero

A decorrere dal 2011 è stata istituita la cosiddetta “imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero”. Trattasi di un tributo di natura patrimoniale che colpisce il valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia e le cui aliquote sono fissate nella misura dello 0,1% annuo, per il 2011 e il 2012, e dello 0,15%, a decorrere dal 2013.

La base imponibile è costituita dal “valore di mercato” delle attività finanziarie estere, così come rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività. In mancanza, si applicherà il valore nominale o di rimborso.

È possibile beneficiare di un credito di imposta per eliminare l’eventuale doppia imposizione risultante dall’applicazione di un analogo tributo nello Stato estero in cui le attività finanziarie sono detenute. Per i versamenti, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso è disposto un rinvio alla normativa sull’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Le disposizioni attuative del prelievo in questione sono demandate ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

3.3. Imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie scudate

A far data dal 1° gennaio 2012  è stata istituita un’imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di emersione mediante il così detto “scudo fiscale”, che trova applicazione con riferimento al valore delle attività finanziarie che risultino ancora segretate al termine dell’anno precedente. Le aliquote sono stabilite nella misura dell’1% per il 2012, dell’1,35% per il 2013 e dello 0,40% dal 2014.

L’imposta si applica proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione, al netto dell’eventuale imposta di bollo sulle comunicazioni relative agli strumenti e ai prodotti finanziari di nuova istituzione.

Gli intermediari finanziari provvedono al versamento del tributo entro il 16 febbraio di ogni anno, trattenendola direttamente dalle attività finanziarie o ricevendo provvista dal contribuente.

In caso di mancato versamento, è previsto un obbligo di segnalazione in capo agli intermediari all’Agenzia delle entrate dei contribuenti nei confronti dei quali l’imposta non è stata prelevata e versata, con conseguente perdita dell’anonimato.

3.4. Imposta straordinaria sulle attività finanziarie scudate

È prevista l’applicazione per il solo 2012 di un’imposta straordinaria sulle attività finanziarie oggetto di emersione mediante il così detto scudo fiscale che al 6 dicembre 2011 siano state totalmente o parzialmente prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione in seguito alla procedura di emersione o che, comunque, siano state dismesse.

Il prelievo è stabilito nella misura dell’1% ed è applicato direttamente dagli intermediari finanziari.

Si demandano ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate le disposizioni attuative dell’imposta in questione.

4. TASSAZIONE DEI BENI DI LUSSO

Dal 1° gennaio 2012 è stato disposto un aumento dell’addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose per un importo pari a 20 euro per ogni kilowatt di potenza superiore a 185 kilowatt. Per il 2011, il tributo era fissato in 10 euro per ogni kilowatt di potenza superiore a 225. Sono previste delle riduzioni in funzione degli anni decorsi dalla data di costruzione del veicolo.

Dalla stessa data è prevista l’applicazione di un’imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all’art. 744 del Codice della Navigazione, qualora siano iscritti nel Registro aeronautico nazionale o sostino comunque nel territorio italiano per più di 48 ore. Detta imposta è dovuta dai proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio e utilizzatori in locazione finanziaria dal momento del rinnovo o del rilascio del certificato di aeronavigabilità in relazione all’intero periodo di validità dello stesso. Per i velivoli e gli elicotteri, l’imposta è applicata in misura proporzionale al peso massimo dell’aeromobile al decollo. Per alianti, motoalianti, autogiri ed aerostati, invece, il prelievo è fissato nella misura di 450,00 euro.

Con decorrenza dal 1° maggio 2012 è prevista l’applicazione di una tassa annuale di stazionamento sulle unità di diporto, anche in concessione a privati, che stazionino in porti marittimi nazionali o navighino o siano ancorati in acque pubbliche. Detta tassa si applica per ogni giorno (o frazione di esso) in proporzione alla lunghezza dello scafo, con un minimo di 5 euro giornalieri per imbarcazioni da 10 a 12 metri e un massimo di 703 euro giornalieri per imbarcazioni di oltre 64 metri. Sono previste delle riduzioni in funzione degli anni decorsi dalla data di costruzione dell’unità di diporto e in altri casi, così come delle fattispecie di esclusione. Soggetti passivi del tributo sono i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio e gli utilizzatori in locazione finanziaria delle unità di diporto.

5. INCREMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF

L’addizionale regionale IRPEF è stata aumentata dallo 0,9% all’1,23% per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano. Alle Regioni è riconosciuta la possibilità di aumentare ulteriormente l’aliquota base dello 0,5%.

6. REGIME PREMIALE PER FAVORIRE LA TRASPARENZA

I contribuenti che adottano comportamenti “trasparenti” nei confronti del Fisco a partire dal 1° gennaio 2013 possono usufruire dei seguenti benefici:

  • semplificazioni degli adempimenti amministrativi;
  • assistenza fiscale da parte dell’Agenzia delle entrate negli adempimenti amministrativi;
  • accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;
  • esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore;
  • riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (tale previsione non si applica in caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto).

Tale regime premiale spetta ai soggetti che svolgono attività artistica o professionale, ovvero attività di impresa in forma individuale o in forma associativa ai sensi dell’art. 5, TUIR (società di persone). Per l’accesso è previsto il soddisfacimento delle seguenti condizioni:

  • invio telematico al Fisco dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
  • istituzione di un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività artistica, professionale o di impresa.

Si demanda ad un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione puntuale dei benefici spettanti in materia di obblighi IVA e di adempimenti del sostituto di imposta.

I soggetti che non sono in regime di contabilità ordinaria e rispettano le condizioni di cui sopra possono godere dei seguenti ulteriori benefici:

  • determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e predisposizione in forma automatica da parte dell’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF e IRAP;
  • esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
  • esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell’acconto ai fini IVA.

Da un punto di vista formale, per l’accesso al regime è richiesto di esercitare un’apposita opzione nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione.

7. NOVITA’ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

Il Decreto Salva Italia ha introdotto alcune disposizioni volte a contrastare l’evasione e il riciclaggio, nonché ad incrementare la trasparenza e i poteri di indagine del Fisco.

Nel caso in cui il contribuente, a seguito delle richieste avanzata dall’Amministrazione ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA ed in occasione delle verifiche fiscali, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero, si rendono applicabili le sanzioni penali per reato di falso. Nel primo dei due casi menzionati, la condotta sanzionata è assimilata ai casi di falsità nelle autocertificazioni; nel secondo, invece, la punibilità sorge solo se a seguito delle richieste del Fisco si configura uno dei reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato ogni rapporto di natura finanziaria ed ogni informazione necessaria ai fini dei controlli fiscali, oltre che l’importo delle operazioni finanziarie interessate dalla nuova disposizione.

I dati e le notizie trasmesse saranno utilizzate dall’Agenzia delle entrate al fine di elaborare specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.

È stato previsto a carico dell’INPS l’onere di comunicare all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza i dati relativi ai contribuenti beneficiari di prestazioni socio-assistenziali, al fine di poter sottoporre gli stessi a verifica circa la fedeltà dei redditi dichiarati.

Il Decreto, inoltre, ha introdotto ulteriori limiti all’uso del contante e dei titoli al portatore, previsti dalla normativa antiriciclaggio. Per effetto delle nuove disposizioni, il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, è vietato quando è complessivamente pari o superiore a 1.000,00 euro. La violazione è riscontrata anche in caso di trasferimenti “artificiosamente frazionati” di importi singoli che rispettino il limite, salvo che il frazionamento sia previsto da contratto e sia una prassi commerciale (ad esempio, pagamenti rateali).

Similmente, è previsto che gli assegni bancari e postali devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità qualora siano emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro.

Il limite in questione trova applicazione anche con riferimento al saldo massimo dei libretti di deposito al portatore, bancari o postali. Di conseguenza, entro il 31 marzo 2012 tali libretti con giacenze pari o superiori ad euro 1.000,00 dovranno essere estinti o comunque ridotti al di sotto della soglia.

La violazione delle disposizioni di cui sopra comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie in misura percentuale rispetto all’importo delle operazioni.

Il Decreto ha previsto, infine, alcune disposizioni volte a contrastare l’utilizzo del contante nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto, infatti, le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l’utilizzo di strumenti telematici, mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori, ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono in ogni caso superare l’importo di mille euro. Da ultimo, gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti in via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, il cui importo sia superiore a 1.000,00 euro, devono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali.

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