Il 16 maggio 2012 l’Antitrust ha inviato al Governo ed alle Camere una lettera relativamente all’introduzione di una differente forma di tassazione per i c.d. conti deposito da un lato e per i libretti di risparmio e i conti corrente dall’altro, avvenuta ad opera dell’art. 8, comma 13, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali, convertito, con modificazioni, in Legge 26 aprile 2012, n. 44.
Il D.L. n. 16/2012, modificando l’art. 13 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 contenente “Disciplina dell’imposta di bollo”, ha differenziato forme di risparmio uguali (libretto di deposito e conto deposito storicamente assoggettate alla medesima imposizione fiscale) introducendo un’inedita assimilazione del conto deposito ai prodotti finanziari. Le nuove norme fiscali introducono, infatti, una tassazione più onerosa per i conti deposito rispetto ai libretti di risparmio (e ai conti corrente).
L’Antitrust, evidenziando alcune distorsioni concorrenziali che potrebbero conseguire all’applicazione di tale differenziazione, auspica che venga eliminata la discriminazione fiscale attualmente esistente tra i libretti di risparmio e i conti corrente da un lato e i conti deposito dall’altro, introducendo un regime uniforme tra modalità di deposito aventi caratteristiche equivalenti.
In questo modo, conclude l’Antitrust, sarebbe garantita la tassazione sulle rendite di importo elevato e, allo stesso tempo, si ridurrebbe la discriminazione tra due prodotti, il conto deposito e il libretto di risparmio, che soddisfano le medesime esigenze del risparmiatore essendo funzionalmente equivalenti e sostituibili dal punto di vista concorrenziale.