Con Comunicazione dell’11 giugno 2021, la Banca d’Italia ha fornito precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale Rischi in merito alle misure di sostegno previste in favore delle imprese dall’articolo 56, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia) così come prorogate dal D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 (Decreto Sostegni bis).
In particolare, evidenzia la Banca d’Italia, ai fini della segnalazione in Centrale dei rischi, la proroga si applica senza soluzione di continuità alle posizioni debitorie delle imprese che presentano la richiesta di proroga indicata nell’art. 16 e sottolinea che il soggetto finanziato che ha richiesto la proroga non potrà essere classificato a sofferenza per tutto il periodo di efficacia del beneficio concesso.
Inoltre, l’eventuale classificazione dell’esposizione come oggetto di concessione (forborne) non ha riflessi sulle segnalazioni in Centrale dei rischi.